Inadempimento e cessazione dell’assegno di mantenimento per i figli minori e gestione della casa coniugale

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo all’inadempimento e alla cessazione degli assegni di mantenimento per i figli e in tema di gestione dei beni in comunione tra coniugi separati.

INADEMPIMENTO PARZIALE DELL’OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI: SUSSISTE?

Con la sentenza n. 24885 dell’8-06-2023, la Cassazione Civile stabilisce che integra la fattispecie delittuosa prevista dal comma secondo, n. 2 dell’art. 570 cod. pen. anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno ai figli minori quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che condanna l’imputato che ha versato costantemente l’assegno per il mantenimento dei minori sia pure a un importo notevolmente ridotto rispetto a quanto stabilito, dovendosi ritenere che in considerazione del fatto che gli importi versati sono mutati nel tempo, la valutazione dello stato di bisogno debba essere riferita ai singoli periodi, ben potendo ipotizzarsi che – quanto meno in concomitanza con le mensilità in cui il versamento era comunque consistente le esigenze primarie della famiglia fossero garantite.

SPESE DI GESTIONE DELLA CASA CONIUGALE ASSEGNATA A UNO DEI CONIUGI

Con la sentenza n. 1260 del 26-05-2023, il Tribunale di Monza stabilisce che la gratuità dell’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU, gli oneri condominiali e quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario. Tali spese, in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l’onere al coniuge proprietario, vanno a carico del coniuge assegnatario.

CESSAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI SOPRAVVENUTA AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DEL FIGLIO MAGGIORENNE

Con la sentenza n. 499 del 26-05-2023, il Tribunale di Rimini stabilisce che, nella domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi possono, tra le condizioni, concordare di cessare il contributo di mantenimento gravante sul padre, relativo al figlio maggiorenne, divenuto oramai totalmente autonomo e capace di provvedere a sé stesso e al proprio mantenimento, avendo raggiunto la propria indipendenza economica in seguito all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

CUMULO DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO IN PROCEDIMENTI NON CONTENZIOSI: AMMISSIBILITÀ?

Con la sentenza del 31-05-2023, il Tribunale di Treviso stabilisce che deve disporsi il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto attinente all’ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio, laddove il legislatore ha provveduto a disciplinare unicamente l’eventualità in cui il ricorrente, in sede contenziosa, presenti il ricorso per separazione giudiziale, formulando altresì domanda sul divorzio, senza nulla disporre in merito all’eventualità in cui i coniugi presentino, cumulativamente, le stesse domande ma in via consensuale, risultando non agevole la risoluzione della questione di diritto.

PUÒ IL TRIBUNALE MODIFICARE D’UFFICIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE IN CASO DI GRAVI INADEMPIENZE DA PARTE DEI GENITORI?

Con la sentenza n. 166 del 10-03-2023, il Tribunale di Lamezia Terme stabilisce che, allo scopo di prevenire ogni possibile conflittualità tra i coniugi o anche comportamenti ostruzionistici, con l’entrata in vigore della riforma “Cartabia” e, in particolare, dell’articolo 473-bis.39 Cpc, deve rilevarsi che in caso di gravi inadempienze delle parti, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio alla prole minorenne od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale potrà anche d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente; individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5 mila euro a favore della Cassa delle ammende; condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, della prole minorenne.

 

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