Licenziamenti disciplinari, demansionamenti dei dipendenti e mobbing
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai licenziamenti disciplinari, demansionamento del lavoratore e in tema di mobbing.
NOTIFICA DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE POCHI GIORNI DOPO LA SCADENZA PREVISTA: APPLICABILE?
Con la sentenza n. 10802 del 21-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia di lavoro, il dipendente ha diritto alla sola tutela indennitaria se il licenziamento è notificato pochi giorni dopo la scadenza prevista dal contratto. Il mancato rispetto dei termini integra infatti una violazione di natura procedimentale che incide sulla legittimità del recesso quando il ritardo è notevole.
LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
Con la sentenza n. 10623 del 20-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo inflitto al lavoratore che rifiuta la prestazione del lavoro straordinario previsto dalla direttiva aziendale adottata per ragioni produttive, considerata la recidiva anche specifica in cui è incorso l’interessato per fatti puniti con sanzione conservativa, laddove la condotta crea disagi organizzativi all’impresa e configura un notevole inadempimento, non dimostrando il dipendente il superamento della cosiddetta «quota esente» che impone di consultare i sindacati.
Con la sentenza n. 104 del 01-03-2023, la Corte d’Appello di Milano stabilisce che integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti giuridici o meramente materiali ed eventualmente anche leciti, diretti alla persecuzione o all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa — in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 c.c. — la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica). Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio unificante i singoli fatti lesivi, che rappresenta elemento costitutivo della fattispecie.
DEMANSIONAMENTO DEL DIPENDENTE PER RIASSETTO AZIENDALE: POSSIBILE?
Con la sentenza n. 1812 del 22-02-2023, il Tribunale di Roma stabilisce che, in tema di lavoro subordinato, va escluso il demansionamento del lavoratore che, in ragione di un riassetto aziendale, subisca una contrazione dei compiti e del personale a lui sottoposto.
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