Condomini di fatto e polizze assicurative per la tutela legale

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai condomini di fatto, alla mediazione per una compravendita da parte dell’amministratore e in termini di elementi imprescindibili per l’assemblea condominiale.

MEDIAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE PER UNA COMPRAVENDITA

Con la sentenza n. 19827 del 18-07–2024, la Cassazione Civile stabilisce che l’amministratore, in questo caso una società, può far da mediatore fra il condomino e il terzo acquirente, maturando così il diritto al compenso ma anche tutte le responsabilità relative agli obblighi di informazione.

SPESE DI GESTIONE PARTI IN COMUNE IN CONDOMINIO DI FATTO

Con la sentenza n. 3284 del 10-05-2024, la Corte d’Appello di Roma stabilisce che nel condominio di fatto si applica la relativa disciplina codicistica, ivi compreso l’art. 1134 c.c., il quale, a differenza dell’art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria, regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell’amministrazione dei beni in comproprietà. Instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, situazione che si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 c.c.

STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE: SUSSISTENZA?

Con la sentenza n. 407 del 07-05-2024, il Tribunale di Forlì stabilisce che l’assemblea di condominio, nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’art. 1135c.c., può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del Attore_1 al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini, non potendo siffatta deliberazione intendersi contraria all’art. 1132c.c., atteso che –tra l’altro- il comma 2 dell’art. 1132 c.c. consente al condomino dissenziente di rivalersi per quanto lo stesso abbia dovuto pagare anche come sorte e non solo spese legali alla controparte vittoriosa.

ELEMENTI IMPRESCINDIBILI PER ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Con la sentenza n. 2199 del 22-02–2024, il Tribunale di Napoli stabilisce che il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l’interesse del ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato. Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.

 

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