Infortuni sul lavoro, assunzioni a tempo indeterminato e previdenza per avvocati e procuratori
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di responsabilità in caso di infortuni sul lavoro, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e previdenza per avvocati e procuratori.
DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: CONDIZIONI E LEGITTIMITÀ
Con la sentenza n. 19348 del 15-07-2024, la Cassazione Civile stabilisce che il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio.
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER AVVOCATI E PROCURATORI
In data 04-06-2024, il Tribunale di Milano stabilisce che deve ritenersi in materia di pensione degli avvocati che, non facendosi nella normativa previdenziale riferimento alcuno all’anno precedente alla maturazione del diritto a pensione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, il sistema contega effettivamente un vuoto relativamente alla quantificazione del reddito pensionabile, dovendosi dunque tenere conto di siffatta esigenza di attualizzazione provvedendo a rivalutare la pensione fin dal primo gennaio dell’anno successivo al sorgere del diritto.
LICENZIAMENTO PER ESITO NEGATIVO DEL PATTO DI PROVA: EFFETTI E CONDIZIONI
Con la sentenza n. 2306 del 08-05-2024, il Tribunale di Milano stabilisce che in tema di rapporto di lavoro, ove difettino i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, la nullità della clausola appositiva del patto di prova, in quanto parziale, non estendendosi all’intero contratto, determina la conversione del rapporto in prova in rapporto ordinario, trovando applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale. Ne consegue che il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull’erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova, in realtà già venuto a scadenza, non può iscriversi nell’eccezionale recesso ad nutum di cui all’art. 2096 c.c., bensì consiste in un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o giustificato motivo.
INFORTUNIO SUL LAVORO. DI CHI È LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI CROLLO COLPOSO DI COSTRUZIONE?
Con la sentenza n. 17106 del 24-04-2024, la Cassazione Penale stabilisce che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all’incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle “leges artis” e dalle regole della buona tecnica nella “subiecta materia”).
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