Pubblico impiego contrattualizzato, whistleblowing e riposi per festività soppresse
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di pubblico impiego contrattualizzato, whistleblowing e mancata fruizione dei riposi per festività soppresse.
Con la sentenza n. 8745 del 03-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che in tema di pubblico impego contrattualizzato, l’esercizio del potere disciplinare con l’irrogazione di una sanzione conservativa non preclude la successiva adozione della sanzione espulsiva quando, pur a fronte di addebiti della medesima tipologia e natura, i fatti contestati sono tuttavia diversi perché attinenti a condotte tra loro autonome, non sussistendo in tal caso alcuna violazione del divieto di bis in idem sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente part time responsabile dell’ufficio condoni edilizi di un comune che, violando le disposizioni in materia di conflitto di interessi, aveva contemporaneamente curato per conto di privati pratiche di condono diverse e non collegate tra loro, in quanto attivate da distinti soggetti richiedenti e per distinte unità immobiliari, circostanze che erano state accertate in tempi diversi e con autonomi procedimenti disciplinari).
Con la sentenza n.8956 del 04-04-2024 la Cassazione Civile stabilisce che, sempre in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all’art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro, omettendo la prestazione dovuta, in un giorno lavorativo e non in un giorno festivo, nel quale non aveva l’obbligo di recarvisi, restando irrilevante la mancanza di valida giustificazione dell’assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo.
MANCATA FRUIZIONE DELLE GIORNATE DI RIPOSO PER FESTIVITÀ SOPPRESSE: DIRITTO ALLA MONETIZZAZIONE?
In data 04-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che l’assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall’art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall’art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie.
TUTELA DELL’INFORMATORE NEI CASI DI WHISTLEBLOWING
Con la sentenza n. 9138 del 05-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di pubblico impiego privatizzato, la tutela disciplinare dell’informatore che segnala condotte illecite apprese in ragione del rapporto di lavoro (c.d. “whistleblowing”), introdotta dalla direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 e dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della stessa, non è applicabile a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.
MODIFICAZIONI PEGGIORATIVE PER IL LAVORATORE: QUANDO SONO AMMISSIBILI?
Con la sentenza n. 9136 del 05-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l’applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la violazione dell’art. 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore da parte di un accordo sindacale aziendale che, nell’operare un complessivo riordino del sistema retributivo, ha accorpato alcune indennità accessorie di derivazione collettiva in due nuovi emolumenti condizionati alla presenza in servizio, subordinandone il riconoscimento, per i dipendenti titolari di superminimo pattuito con accordo individuale, alla scelta di rinunciare a questo con accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, c.c.).
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