Condominio: utilizzo della cosa comune, addebito di consumi eccessivi, creazione di fondo comune.
La Corte di Cassazione e del Tribunale di Roma si sono recentemente espresse su diversi temi del diritto del condominio e della locazione. Uno delle questioni dibattute riguarda l’addebito di consumi eccessivi, e quindi di esagerate fatturazioni, da parte del gestore delle forniture elettriche o del gas tramite rilevatori meccanici od elettronici.
La Corte di Cassazione (ordinanza 836 del 19.01.2021) si è espressa anche recentemente in argomento affermando che per il principio di vicinanza della prova (cioè della possibilità di dimostrare un fatto per colui che per ragioni di prossimità ne abbia più facilmente la possibilità) spetta al titolare dell’utenza dimostrare il malfunzionamento del contatore e richiedere un’apposita verifica del suo regolare funzionamento, mentre una volta dimostrato il cattivo funzionamento del misuratore spetta a quel punto all’Ente erogatore della fornitura dimostrare il regolare funzionamento del contatore, nonché di quali e quanti consumi, con la distinzione delle varie fasce orarie, l’utente abbia comunque usufruito al fine di poter procedere all’addebito e richiederne il pagamento.
Con sentenza 87 del 08.01.2021 la Corte di Cassazione è tornata su un argomento largamente affrontato in passato ribadendo che ai sensi dell’articolo 1102 codice civile ciascuno può fare un utilizzo più intenso della cosa comune per un proprio vantaggio, ma tale utilizzo non può spingersi sino a creare un danno per gli altri condomini (nel caso di specie è stata ritenuta illegittima la chiusura di un volume del vano scala comune ai condomini che di fatto ne avrebbe impedito il pari utilizzo da parte di tutti i condomini)
Con sentenza numero 78 del 04.01.2021 Il Tribunale di Roma ha confermato che la nuova previsione dell’articolo 1135 codice civile, introdotta dalla legge 220 del 2012 di riforma del condominio, che impone la costituzione di un fondo comune per la realizzazione di interventi straordinari, è una norma imperativa e che la mancata costituzione – prevista a garanzia del pagamento dei fornitori dei lavori straordinari richiesti dal condominio – costituisce un vizio tale da comportare la nullità della delibera che abbia approvato detti interventi di natura straordinaria.
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