Diritto di Famiglia: determinazione del mantenimento di ex-coniuge e figli
La Corte di Cassazione come anche il Tribunale di Spoleto si sono recentemente pronunciati su temi riguardanti: determinazione del mantenimento di coniugi e figli, assegno divorzile, rimborso delle spese straordinarie per il mantenimento di un figlio.
Il Tribunale di Spoleto con sentenza n. 37 del 18.01.2021 ha riaffermato il principio secondo il quale, in tema di giudizio per la determinazione del mantenimento e dell’assegno divorzile, spetta al richiedente l’assegno dimostrare di averne titolo in ragione delle proprie condizioni patrimoniali e della impossibilità di procurarsi un lavoro e mezzi adeguati per ragioni oggettive, da valutarsi in concreto ed alla luce della effettiva possibilità di svolgere un lavoro remunerato adeguato alla qualifica, alla posizione sociale ed alle condizioni personali, di età e di salute del richiedente l’assegno di divorzio.
Ne consegue che tutte le volte in cui il pretendente non abbia fornito alcun elemento a sostegno della domanda, la stessa dovrà essere infondata anche qualora egli non disponga di alcun reddito proprio, nel caso di specie trattandosi di un soggetto giovane senz’altro in grado di inserirsi nel mondo del lavoro.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 987 del 20.01.2021, ha ritenuto che sulla determinazione del mantenimento dei figli incida anche il patrimonio immobiliare ereditato dal genitore obbligato, e che per stabilirne la consistenza ben valga anche la consulenza effettuata ricorrendo ai valori immobiliari della zona di riferimento determinati da un’agenzia immobiliare del luogo.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 447 del 13.01.2021, ha affermato il consolidato principio secondo il quale in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento di un figlio, il richiedente non ha titolo per pretenderne il rimborso ove esse non siano state previamente concordate ed esse esulino da quelle previste nella sentenza di divorzio, nel caso di specie trattandosi di spese per l’iscrizione universitaria del figlio maggiorenne, la cui raggiunta maggiore età non consente nemmeno al genitore di pretenderne la rifusione essendo spese non previste nella sentenza divorzile.
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