Contributi previdenziali e soddisfazione dei crediti in caso di fallimento del datore di lavoro
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo a infortuni sul lavoro, soddisfazione dei crediti in caso di fallimento del datore di lavoro, azioni di regresso dell’Inail e accertamenti per omissione versamento dei contributi previdenziali.
Con la sentenza n. 25734 del 04-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia di dottori commercialisti il dato letterale reso palese dagli articoli 21, secondo comma, della legge 21/1986, 4, terzo comma, del regolamento di disciplina del regime previdenziale e 14, comma secondo, del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza delinea, per la restituzione dei contributi e, dunque, quali requisiti costitutivi del diritto al rimborso, la sussistenza di due condizioni: che il richiedente sia erede dell’iscritto che non abbia maturato diritto alla pensione; la mancanza, il capo agli eredi, del diritto alla pensione indiretta; non può dunque condividersi l’interpretazione secondo cui l’esistenza, al momento della morte dell’iscritto, della potenziale titolare di pensione indiretta ha impedito allora agli eredi del professionista di ottenere il rimborso dei contributi soggettivi versati dal genitore per essere deceduto l’unico soggetto avente diritto alla pensione indiretta che neanche aveva inoltrato la relativa domanda.
SODDISFACIMENTO DEI CREDITI IN CASO DI FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO
In data 02-11-2022, il Tribunale di Treviso stabilisce che nel caso delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, il dies a quo da cui calcolare a ritroso i dodici mesi entro cui devono cadere le ultime tre mensilità del rapporto, qualora il lavoratore, prima di tale data, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo di garanzia Inps, è la data di proposizione dell’atto di iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, non coincidendo dunque il dies a quo, relativo al decorso del termine a ritroso di dodici mesi all’interno dei quali deve collocarsi il credito di lavoro coperto dalla garanzia, con l’apertura della procedura concorsuale, ma con l’istanza tesa ad ottenere l’apertura della suddetta procedura o l’iniziativa giurisdizionale necessaria a far valere il credito.
Con la sentenza n. 26654 del 15-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’Inail nei confronti dell’impresa per le prestazioni corrisposte al lavoratore deceduto è commisurata al reddito netto della vittima. Gli interessi peraltro decorrono dalla liquidazione e non dall’illecito quando si adotta il sistema di capitalizzazione anticipata.
ACCERTAMENTI PER OMISSIONE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Con la sentenza n. 26588 del 14-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale. Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
Con la sentenza n. 37479 del 14-09-2023, la Cassazione Penale stabilisce che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.
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