Maltrattamenti in famiglia e minore nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita da una coppia omoaffettiva
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo a maltrattamenti in famiglia, alla nascita di un minore in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita da parte di una coppia omoaffettiva e in merito all’affidamento esclusivo del figlio minore.
RILEVANZA PENALE MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Con la sentenza n. 36170 del 30-08-2023, la Cassazione Penale stabilisce che rischia una condanna per maltrattamenti in famiglia chi sottomette la moglie, anche se lei è forte e reagisce e anche senza l’uso della violenza.
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E MINORE NATO IN ITALIA DA UNA COPPIA OMOAFFETTIVA
Con la sentenza n. 25436 del 29-08-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, nel caso del bambino concepito all’estero con procreazione medicalmente assistita in modalità non consentita in Italia e nato nel nostro Paese deve ritenersi che sia possibile superare la rilevanza ostativa del dissenso all’adozione in casi particolari ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d) della legge 184/83, da parte del genitore naturale nei confronti del genitore intenzionale tenendo conto che il contrasto rischia, non di vanificare l’acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che il minore ha con la famiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti sorti all’interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto, privandolo di un apporto che potrebbe invece essere fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo, dovendosi invece valorizzare il progetto genitoriale comune oltre la cura e l’accudimento svolto per un congruo periodo in comune.
Con la sentenza n. 1701 del 02-08-2023, il Tribunale di Bergamo stabilisce che deve essere disposto ex officio nell’interesse superiore del minore l’affidamento esclusivo del figlio in capo al padre stabilendo altresì che eventuali frequentazioni tra la madre, che ha abbandonato la casa familiare, e il minore debbano essere ripristinate soltanto una volta che il figlio avrà manifestato in tal senso la sua volontà, apparendo – allo stato degli atti – legittimo, in quanto frutto del vissuto abbandonino, e non condizionato dall’esterno il convincimento dello stesso rispetto alla necessità di preservare il proprio benessere personale evitando di incontrare la madre.
DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE: SUSSISTE ANCHE IN CASO DI RINUNCIA AL MANTENIMENTO?
Con la sentenza n. 26287 del 11-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che anche chi rinuncia al mantenimento in sede di separazione ha diritto all’assegno sociale.
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