Convivenza more uxorio e prestazioni di lavoro, obbligo di repechage e autorizzazione dei dipendenti pubblici a svolgere attività extraistituzionali.

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di licenziamenti per inidoneità fisica del dipendente, autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali dei lavoratori pubblici e prestazioni di lavoro in caso di convivenza more uxorio.

 

LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ FISICA DEL DIPENDENTE: OBBLIGO DI REPECHAGE?

Con la sentenza n. 9937 del 12-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che il licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore fa scattare la reintegra se l’impresa non lo adibisce a mansioni inferiori. Spetta infatti al datore di lavoro dimostrare che tutti i posti sono stabilmente occupati e che non verranno effettuate assunzioni per un congruo periodo di tempo.

LAVORATORE PUBBLICO E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE

In data 11-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che l’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa, non incorre nella incompatibilità assoluta di cui all’articolo 60 del Dpr 3/1957, in ragione della deroga prevista dall’articolo 61 del medesimo Dpr. Ciò, tuttavia, non esclude che il lavoratore debba chiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale al datore di lavoro; trova applicazione l’articolo 53 del Dlgs 165/2001, che costituisce disciplina volta a garantire l’obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell’articolo 98 Cost con il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», si è inteso rafforzare il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 Cost; il lavoratore pubblico contrattualizzato concorre all’attuazione della disciplina sulla incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, e la norma di riferimento per quest’ultimo, va individuata nell’articolo 53, comma 7, che prende in esame le conseguenze per il lavoratore della mancanza di autorizzazione a svolgere l’incarico extraistituzionale. Il carattere gratuito dell’attività non esclude la necessità della valutazione di compatibilità e dunque dell’autorizzazione, come stabilito dall’articolo 53, comma 7, per gli incarichi retribuiti; quanto al Comparto sanità, va rilevato che l’articolo 53 richiama l’articolo 4, comma 7, della legge 412/1991, che tra l’altro stabilisce: «(…) Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso»; la mancanza della comunicazione al datore di lavoro, ai fini della valutazione di compatibilità funzionale all’autorizzazione, dell’incarico extraistituzionale consistente nella carica sociale di Presidente del Consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale dà luogo a responsabilità disciplinare.

CONVIVENZA MORE UXORIO NON IMPLICA LA GRATUITÀ DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO: SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DIPENDENTE

Con la sentenza n. 9778 del 11-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che l’attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente “more uxorio” assume una siffatta connotazione quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che talvolta essa trovi giustificazione proprio in quest’ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, dovendosi tuttavia tenere conto che l’elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento di un convivente nella organizzazione di lavoro dell’altro.

PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI DEI LAVORATORI NEL PUBBLICO IMPIEGO: QUANDO DECORRE?

Con la sentenza n. 36197 del 28-12-2023, la Cassazione Civile stabilisce che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

 

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