Demansionamento del dipendente, licenziamenti per giusta causa e infortuni sul lavoro
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di obblighi di prova dell’impresa in caso di demansionamento del dipendente, licenziamento per giusta causa di un dipendente pubblico e in tema di infortuni sul lavoro.
DEMANSIONAMENTO DEL DIPENDENTE: OBBLIGO DELL’IMPRESA DI PROVARE L’ESATTO ADEMPIMENTO
Con la sentenza n. 6275 del 08-03-2024, la Cassazione Civile stabilisce che in materia di lavoro, quando il dipendente allega il demansionamento spetta all’impresa provare l’esatto adempimento. La dimostrazione del pregiudizio e, quindi, del danno può essere data anche attraverso presunzioni come l’adibizione a mansioni di produzione invece che impiegatizie.
LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE ADIBITO AD UN APPALTO
In data 08-03-2024, la Cassazione Civile stabilisce che ove l’appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l’azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall’articolo 6 della legge 604/66 (come novellato dall’articolo 32 della legge 183/10), mentre l’azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell’appalto e un’interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza.
Con la sentenza n. 5677 del 04-03-2024, la Cassazione Civile stabilisce che, a seguito della trasformazione in società per azioni dell’ente pubblico postale, l’impegno di capitale pubblico nella società e lo stesso fine pubblico perseguito non sono senza riflesso quanto ai doveri gravanti sui lavoratori dipendenti, i quali devono assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell’utenza laddove la nozione di pregiudizio alla società o a terzi prevista dal contratto collettivo nazionale non comprende soltanto il danno patrimoniale ma anche l’imminente pericolo per l’interesse dei soggetti coinvolti: ne consegue che deve essere licenziato per giusta causa il dipendente laddove deve ritenersi «forte» il pregiudizio arrecato alla società, per avere la condotta del lavoratore compromesso quel particolare affidamento riposto in ordine alla corretta esecuzione del servizio relativo alla gestione dei rapporti finanziari.
CONDIZIONI PER LA PROVA PRATICA E SCRITTA IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO
Con la sentenza n. 5653 del 04-03-2024, la Cassazione Civile stabilisce che in tema di pubblico impiego a prova pratica si contrappone a quella teorica, in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste; si è in particolare evidenziato che la prova pratica deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
Con la sentenza n. 8380 del 27-02-2024, la Cassazione Penale stabilisce che le disposizioni prevenzionali in materia di sicurezza sul lavoro sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere quindi da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa: ne consegue che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 Cp e che dunque dovrà ravvisarsi l’aggravante di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, Cp, nonché il requisito della perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 ultimo comma, Cp, anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.
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