Il giudice di pace non ha diritto alla copertura assicurativa dell’INPS: non equiparabile ad un giudice ordinario.

La Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata durante una causa avente per oggetto la copertura assicurativa spettante un giudice di pace. Sia il Tribunale di Ancona che la Corte di Appello avevano respinto la richiesta del giudice di fruire di copertura assicurativa nello svolgimento delle sue mansioni; svolgendo l’attività lavorativa come giudice onorario, il Tribunale non ha ritenuto ammissibile equiparare la sua figura a quella di altri giudici ordinari, rigettando dunque le sue richieste. Il giudice di Pace ha presentato ricorso presso la Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e la mancata analisi sulla legittimità costituzionale delle norme istitutive del giudice di Pace. Inoltre, il giudice ha motivato il ricorso con un contrasto evidente tra le norme di legge che disciplinano la posizione del giudice di pace rispetto ad un lavoratore subordinato.

La Cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso; oltre ad un’anomalia motivazionale – che la Corte definisce “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, all’interno della sentenza è evidenziata l’impossibilità di equiparare il lavoro svolto da un giudice di Pace rispetto a quella di un dipendente del pubblico impiego. La Corte sottolinea che la categoria dei giudici onorari, di cui fa parte il giudice di pace, ricorre quando esiste un servizio volontario, e, dunque, non può essere messo sullo stesso piano, e i due rapporti si distinguono sotto molti punti di vista. In primo luogo, la scelta del giudice di Pace è discrezionale; il compenso ha carattere indennitario per un funzionario onorario, diversamente da un impiegato ordinario; infine, la durata del rapporto non coincide tra le due figure, essendo solitamente a termine per i funzionari onorari.

La sentenza impugnata dal giudice di Pace è stata interamente cassata dalla Corte di Cassazione, la quale ha condannato l’uomo al pagamento delle spese processuale, liquidate in 2000 €.

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“[…] e i due rapporti si distinguono, come rimarcato da Cass. Sez. Un.9 novembre 1998 n.11272, in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell’impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico- amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l’inserimento nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell’esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest’ultima potendo essere individuata unicamente nell’atto di conferimento dell’incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità̀ del rinnovo dell’incarico) quanto al funzionario onorario ( V. per ulteriori riferimenti Cass. 3 maggio 2005 n. 9155 e Cass.4 novembre 2015 n. 22569 che hanno escluso l’inquadrabilità della figura giuridica del giudice di pace in quella della parasubordinazione, delineata dall’art. 409, n. 3, cpc). […]”.

Sentenza 17862/9-9-2016