Il superminimo resta un diritto del dipendente fino alla promozione
Il superminimo è un aumento della retribuzione del lavoratore riconosciuto in busta paga, frutto di un accordo con il datore di lavoro; questa “eccedenza retributiva” è soggetta all’assorbimento, ossia, in caso fosse riconosciuta una qualifica superiore al dipendente, la retribuzione è assorbita dai miglioramenti economici della nuova qualifica, a meno che non intercorrano accordi diversi tra il dipendente e il datore di lavoro. La Corte di Cassazione è stata chiamata a giudicare un caso di controversia tra una banca e un suo dipendente proprio sulla gestione del superminimo; al lavoratore, infatti, era stato accordato un aumento della retribuzione sulla base del merito e della produttività. Secondo un accordo contrattuale pattuito dalle due parti, questo aumento retributivo si sarebbe estinto solo al momento di una promozione di ruolo del dipendente. Per oltre un decennio, questo accordo è rimasto valido; in seguito, l’Istituto di Credito ha deciso di ricorrere in Tribunale contro il lavoratore poiché non riteneva più legittimo l’assegno “ad personam”. Nei vari gradi di giudizio, il Tribunale aveva respinto le richieste della Banca, sottolineando come l’accordo sottoscritto da entrambe le parti fosse in corso di validità e incontestabile dal datore di lavoro. La Cassazione ha confermato la sentenza respingendo le richieste fatte dai legali della banca, i quali chiedevano l’annullamento della sentenza lamentando la falsa applicazione di diversi articoli in tema di interpretazione dei contratti di lavoro. I legali avevano anche chiesto la restituzione di parte dei soldi ricevuti in eccedenza dal lavoratore; a causa di una mancanza di prove fondate ed evidenti, la Corte ha rigettato anche questo motivo di appello.
Dunque, dato che il dipendente non ha mai effettivamente ricoperto cariche superiori, il superminimo gli è stato riconosciuto come un diritto legittimo. Respingendo l’impugnazione della banca, la Suprema Corte ha condannato quest’ultima al risarcimento delle spese legali verso il dipendente, liquidate in circa 5000 euro.
L’Avvocato Tommasini e il suo Studio Legale CTSA si occupano di difesa dei diritti dei lavoratori e di diritto del lavoro a Verona, Affi e Desenzano.
Sentenza 17861/9 settembre 2016