Se l’ex coniuge va a vivere con il compagno perde l’assegno familiare
In una causa di separazione consensuale, a proposito del mantenimento dei figli tra due coniugi separati, la Corte d’Appello di Roma si è pronunciata a favore del padre, il quale aveva dimostrato come la nuova condizione di convivenza della madre modificasse la situazione finanziaria della famiglia. La madre aveva presentato ricorso sulla somma che il padre era tenuto a versare per il mantenimento delle figlie, chiedendo di aumentare la cifra di 200 euro e di poter aggiungere un contributo di 500 euro per la sua persona. La donna ha spiegato durante il processo di essersi vista costretta alla convivenza con il nuovo compagno per ragioni puramente economiche, dal momento che non riusciva più a sostenere le spese dell’abitazione coniugale. Il Tribunale ha rigettato la difesa della madre, ritenendo che la sua nuova condizione di convivenza insieme alle figlie e al nuovo compagno, peraltro non concordato con il padre, è da considerarsi un’azione migliorativa della sua situazione economica, considerato soprattutto il venir meno del pagamento del canone di affitto.
Durante il processo d’Appello, la madre ed ex coniuge ha tentato di dimostrare come in realtà la situazione economica fosse per lei peggiorata, chiedendo anche l’affidamento esclusivo delle figlie. Il Tribunale, invece, ha deciso di escludere sia l’affidamento esclusivo che l’aumento del mantenimento da parte del padre. Infatti, secondo i giudici, la donna non ha chiarito né manifestato con prove il deterioramento della situazione patrimoniale. Per questo, i giudici hanno rigettato le sue richieste e disposto il risarcimento delle spese giudiziarie nei confronti del padre.
“[…] Nel merito, si osserva come la reclamante non ha provato il mutamento in peius delle proprie condizioni economiche rispetto al momento della separazione, che appaiono migliorate rispetto alle condizione in cui versava all’epoca dell’avvenuta separazione. Ed invero, dagli atti emerge il suo trasferimento stabile presso l’abitazione dell’attuale compagno, in (…), e pertanto, per ammissione della stessa, non è più gravata dall’onere dell’affitto relativo all’abitazione in (…), il cui canone mensile ammontava a circa Euro 725,00. […]”.
Sentenza 52440/1° marzo 2016