Il Tribunale di Ravenna si pronuncia sul test per l’attribuzione della paternità
Il Tribunale di Ravenna si è pronunciato in una causa di attribuzione della paternità intentata dalla madre di un bambino nei confronti del presunto padre. La donna ha chiesto il riconoscimento della paternità, in ordine da poter pretendere un risarcimento e un mantenimento per il figlio; l’uomo si è sempre opposto alla decisione, ha rifiutato di sottoporsi agli esami genetici per l’attribuzione della paternità, preferendo procedere per vie legali. Proprio il rifiuto dell’uomo a sottoporsi ai test ematologici lascia supporre ai giudici che sia lui effettivamente il padre del bambino: infatti, appellandosi ad una sentenza del 2015, i giudici hanno spiegato come questo comportamento da solo sia sintomatico della paternità. Inoltre, entrambi gli attori hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale e sessuale in un periodo corrispondente al concepimento, anche se l’uomo ha sempre insistito sul fatto che la donna, nello stesso periodo, si frequentasse con altre persone. I giudici hanno specificato che, sul piano probatorio, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di una relazione tra la madre e il presunto padre, può invece essere decisivo il rifiuto dell’uomo di sottoporsi agli esami di laboratorio in grado di fugare ogni dubbio circa l’attribuzione della paternità.
Per queste ragioni, i giudici hanno attribuito all’uomo lo status genitoriale; come conseguenza al rapporto di filiazione, il Tribunale ha stabilito un mantenimento di 200 euro mensili. L’estraneità del padre e la condotta tenuta fino al momento del processo hanno spinto i giudici ad affidare il bambino alla madre in modo esclusivo, con facoltà del padre di vederlo previa accordo con la madre; infine, è stata stabilita una cifra di risarcimento delle spese sostenute fino ad ora che l’uomo dovrà versare alla madre, pari a 3000 euro. Infine, sul padre gravano anche le spese legali sostenute dalla donna, liquidate in 1500 euro.
“[…] La tesi secondo cui il rifiuto di sottoporsi al test non potrebbe da solo costituire una prova a favore della pretesa paternità naturale è smentito da quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13885 del 6 luglio 2015 secondo cui “nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, stante il tenore letterale dell’art. 269, co. 2, c.c., il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche – nella specie opposto dal preteso padre – anche in mancanza di prova dell’esistenza di rapporti sessuali fra le parti, costituisce un comportamento valutabile da parte dei giudice, ex art. 116, co. 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da potere, anche da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. 386/1999; 8677/2000; 5116/2003; 12971/2012; 11223/2014; 6025/2015)”. […]”.
Sentenza 528/30 aprile 2016