Fondi di garanzia dell’INPS, danni biologici e diritto alla Naspi
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai fondi di garanzia dell’INPS, ai criteri per la determinazione del danno biologico e in merito al diritto alla Naspi del lavoratore.
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA DELL’INPS
Con la sentenza n. 8517 del 24-03-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell’Inps, anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l’Inps, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d’imposta, trattenendo l’importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all’erario.
CONDOTTA ADDEBITATA AL LAVORATORE RIPRESA DALLA VIDEOSORVEGLIANZA: LEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE?
Con la sentenza n. 8375 del 23-03-2023, la Cassazione Civile stabilisce che deve ritenersi legittima la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore laddove la condotta addebitata al lavoratore risulta ripresa dall’impianto di videosorveglianza non potendosi dubitare dell’utilizzabilità delle immagini e che le telecamere siano destinate a esigenze di sicurezza in quanto orientate verso spazi accessibili anche a personale non dipendente dall’azienda e non deputati ad accogliere postazioni di lavoro.
DANNO BIOLOGICO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
Con la sentenza n. 198 del 22-03-2023, il Tribunale di Bologna stabilisce che dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale, in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale deve essere effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al dm 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell’indennizzo Inail ex dlgs 38/2000, articolo 13, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d’ufficio quanto indennizzabile dall’Inail, anche indipendentemente dall’effettiva erogazione.
DIRITTO ALLA NASPI IN CASO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO
Con la sentenza n. 73 del 07-03-2023, il Tribunale di Udine stabilisce che, nel caso in cui tale trasferimento del lavoratore presso altra sede sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale (oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla Naspi ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
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