Il giudice obbliga i coniugi a compiere un percorso di supporto psicologico per migliorare i rapporti con la figlia
I servizi sociali dovranno monitorare la situazione familiare e assicurare che i rapporti tra gli ex coniugi e con la figlia ancora minorenne siano funzionali e pacifici
I giudici del Tribunale di Genova hanno disposto che nell’affidamento condiviso di una coppia con figlia minore intervengano i servizi sociali, per mediare tra i membri del nucleo familiare ormai diviso. Come spesso accade, la crisi matrimoniale si era protratta anche in seguito alla separazione, compromettendo in particolare i rapporti della figlia minorenne con il padre. Quest’ultimo aveva dovuto prendere atto di un cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti da parte della figlia, dopo che lei e la madre avevano lasciato il tetto coniugale per trasferirsi dalla nonna materna.
Secondo quanto riportato dalla sentenza e dalle relazioni dei servizi sociali, le frequentazioni della ragazzina con il padre erano diventate impossibili: risultato imputabile, questo, di un condizionamento da parte degli stessi genitori. Per questa ragione la delibera ha imposto ad entrambi i genitori di intraprendere un percorso di sostegno psicologico alla genitorialità, che li aiuti a superare i conflitti legati alla separazione e a gestire i rapporti con la figlia. Per lo stesso motivo i servizi sociali sono stati incaricati di monitorare la situazione, cosicchè verifichino la collaborazione da parte dei genitori e garantiscano la funzionalità dell’affidamento condiviso e la maggiore serenità della figlia.
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Qui uno stralcio della sentenza, n.1099 del 27/04/2017:
“[…] Viste le relazioni dei servizi sociali, dalle quali risulta attestata l’attuale necessità di collocazione abitativa della figlia minore con la madre, in particolare in quanto dagli accertamenti e valutazioni degli stessi servizi sociali e dell’educatrice che segue la stessa minore, si riscontra l’attuale volontà della minore di permanere in abitazione in cui sia presente la madre, avendo palesato la stessa minore difficoltà a rapportarsi col padre, come confermato dall’attuale trasferimento della stessa minore con la madre presso l’abitazione della nonna materna, con contatti solo telefonici con il padre; ritenuto che si debba, allo stato, assecondare tale indicazioni dei servizi, anche quale scelta con conseguenze meno “pesanti” per la figlia minore, la quale di fatto, si legge nelle stesse relazioni, “ad oggi si rifiuta di stare con il padre”, pur essendo indubitabile che la stessa minore sia e/o sia stata almeno in parte condizionata dai genitori i quali evidentemente non sono riusciti a superare la loro ancora molto elevata conflittualità, con negativi riflessi, anche inconsapevoli, sulla loro figlia, la quale in sede di ascolto nella fase presidenziale aveva riferito infatti desideri diversi da quelli riferiti oggi agli operatori; […]
P.Q.M.
[…] dispone che la figlia D. sia collocata con la madre presso la ex casa coniugale, con conseguente assegnazione della stessa abitazione, […] alla madre e che la stessa figlia possa incontrare e permanere con l padre secondo il regime già previsto per la madre con l’ordinanza presidenziale […]; invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare […]”.