Assemblea condominiale: le delibere su argomenti non all’ordine del giorno sono annullabili

Il tribunale ha disposto l’annullamento di due delibere dell’assemblea condominiale, dichiarate illegittime perchè non previste dall’ordine del giorno.

La causa civile promossa dal gruppo di inquilini contro l’amministratore di condominio si è conclusa con l’annullamento di due delibere dell’assemblea condominiale, ottenute quindi illegittimamente. Il Tribunale ordinario di Roma ha preso atto del vizio di illegittimità delle due delibere: la prima infatti non era prevista nell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale, mentre la seconda era stata disposta senza specificare a verbale i nomi e il numero dei condomini votanti a favore.

La Corte di Cassazione si era già espressa a riguardo, chiarendo che, perchè l’assemblea condominiale porti a delle decisioni valide e legittime, essa debba seguire punto per punto l’ordine del giorno precedentemente specificato e reso noto. In questo modo è assicurato a tutti i condomini di poter decidere se partecipare o meno all’assemblea e di poter valutare con coscienza le questioni poste in ordine del giorno. Le delibere del caso specifico sono quindi state annullate, e l’amministratore di condominio è stato condannato a rimborsare le spese di lite.

L’avvocato Tommasini, a Verona, è esperto in Diritto di Locazione, ed è disponibile per consulenze riguardo stesure di regolamenti di assemblea e di condominio, impugnazione di delibere assembleali e in tutte le altre questioni di diritto condominiale.

Qui uno stralcio della sentenza n. 15208 del 26/07/2017

“[…] la domanda deve ritenersi fondata nei limiti di seguito esposti.

La prima delibera è stata assunta dall’assemblea del […] su un argomento non contemplato tra gli argomenti posti all’ordine del giorno. Ciò integra un vizio di annullabilità della delibera stessa ( sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini della validità dell’ordine del giorn occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprendere esattamente il tenore e l’importanza, e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” cfr. Cass. 30 luglio 2004 n. 14560) […].

La seconda delibera è stata adottata “a maggioranza”; il tenore del verbale non consente, tuttavia di individuare i nomi ed i millesimi dei condomini votanti a favore; non si tratta di una mera irregolaritò, ma di un vizio di annullabilità della delibera […].”