Il muro che delimita il giardino privato va pagato dal proprietario e non dal condominio

Il muretto non è stato considerato un bene comune in quanto è a recinzione del giardino di proprietà di una sola condomina a cui spetta pagare le spese della ristrutturazione.

Palermo, la proprietaria di un appartamento posto al piano terra di un condominio e dell’annesso giardino, ricorre alla Cassazione dopo che la Corte di Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, l’aveva designata come unica persona posta a carico delle spese per la ristrutturazione del muretto e della ringhiera che delimitano il giardino della donna.
La Corte d’Appello, infatti non ha ritenuto il muretto una proprietà comune in quanto “il muretto perimetrale in questione costituisce oggetto di proprietà esclusiva della condomina AP”.
Si è data rilevanza anche al fatto che il muro di recinzione non fosse menzionato né nel Regolamento condominiale, né nel contratto di acquisizione esclusiva della ricorrente datato 24 ottobre 1963. In aggiunta a questo la Corte di Appello ha negato il rilievo architettonico del muretto per il decoro del fabbricato escludendo, così, il resto dei condomini dal pagamento dei lavori di manutenzione.
La Cassazione ha ritenuto legittime le delibere della Corte di Appello, rigettando di conseguenza il ricorso della donna e condannandola al pagamento dei lavori di ristrutturazione del muretto e al pagamento delle spese processuali.

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Alcune parti della sentenza 22155/18 della Corte di Cassazione:
“[…] Sul presupposto che il muretto e la sovrastante ringhiera di recinzione del giardino, a differenza del cancello carrabile, fossero di proprietà comune, [la ricorrente] aveva chiesto al Tribunale di Palermo di accertare la condominialità di tali beni e di porre a carico di tutti i condomini i necessari lavori di riparazione, con condanna del Condominio convenuto ad eseguire le opere. Le domande dell’attrice vennero accolte dal Tribunale di Palermo, che dichiarò la natura condominiale del muro di cinta. […] la corte di Appello ha invece affermato che il muretto perimetrale in questione costituisse oggetto di proprietà esclusiva della condomina AP, avendo funzione di recinzione di giardino rientrante nella porzione privata della stessa, e risultando dal titolo di acquisto dell’unità immobiliare, che uno dei confini fosse delimitato dal Viale.
Neppure il regolamento di condominio indicava il muretto tra le parti comuni. Aggiunse la Corte di Appello che il muretto in questione non dimostrasse alcun collegamento funzionale con l’edifico comune, avendo per le sue ridotte dimensioni la sola utilità di delimitare il giardino dal viale”.