Insegnante colpisce i bambini dell’asilo con scappellotti: sospesa

Piccoli alunni e colleghe denunciano i comportamenti abusivi dell’insegnante che è stata sospesa per due e tre giorni.

Trento, in una scuola dell’infanzia un’insegnante viene sospesa per due giorni dopo che diverse fonti hanno riportato che la donna era solita dare degli “scappellotti”, dei “buffetti”, come definiti dai bambini, sul retro della nuca quando i piccoli sbagliavano o si comportavano in maniera non idonea. In una seconda occasione la maestra è stata sospesa per tre giorni dopo aver pizzicato l’orecchio di un bambino di 3 anni, procurandogli un’abrasione.
L’insegnante di scuola dell’infanzia ha fatto ricorso avanti il tribunale di Trento per richiedere il rimborso delle giornate lavorative perse durante le due sospensioni adducendo il fatto che le sanzioni sarebbero da considerarsi illegittime in quanto fondate solamente sulle testimonianze degli alunni “che non possono essere assunte quali unici testimoni a carico di un fatto così importante”.

Il giudice del lavoro ha precisato che l’età non va a inficiare la possibilità o la capacità del teste di testimoniare, ma, in caso, incide sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull’attendibilità.
Il giudice ha tenuto conto del fatto che le testimonianze sono arrivate da fonti diverse, che hanno riportato gli stessi fatti sia a maestre sia ai genitori e sono rimaste costanti e inoltre al verificarsi del cambiamento di umore di alcuni bambini, i quali non andavano volentieri alla scuola dell’infanzia o, come ha testimoniato un’altra insegnante: “Da una bambina allegra era diventata una bambina taciturna”.

Considerando questi, e altri elementi, il giudice ha deciso che le sanzioni imposte dalla direttrice all’insegnante ricorrente erano legittime in quanto il datore di lavoro ha provato la sussistenza dell’atto attraverso testimonianze di maestre e alunni, quindi il ricorso è stato rigettato e l’insegnante sospesa condannata a pagare le spese processuali.

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Alcuni spunti estratti dalla sentenza del tribunale Ordinario di Trento:
“[…] Ad avviso della ricorrente, le sanzioni irrogate sarebbero illegittime in quanto fondate “su affermazioni fatte da dei bambini che non possono essere assunti quali unici testimoni a carico di un fatto così importante” e “le affermazioni di bambini di 5 [e 3] non sono per principio inattendibili, ma è anche vero che in ambito giuridico le dichiarazioni di un bambino di 5 [e 3] anni sono da valutare “giuridicamente inattendibili o meno” solo e sempre se venga disposta l’abolizione del minore in questo procedimento”. Si tratta di assunti non condivisibili […] escludere la possibilità di ricorrere alle testimonianze de relato significherebbe condizionare l’esercizio della giurisdizione allo svolgimento di attività istruttoria pressoché certamente lesiva dell’equilibrio psico-fisico di persone in tenerissima età.
[…] Di contro ad avviso della Suprema Corte la minore età di un teste non incide sulla capacità di testimoniare, bensì, eventualmente, sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull’attendibilità”.