Licenziamenti per inidoneità fisica e responsabilità del costruttore negli appalti
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai licenziamenti per inidoneità fisica, alla responsabilità del costruttore in caso di vizi d’opera negli appalti e in tema di modifica del rapporto di lavoro.
ONERI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ FISICA
Con la sentenza n. 15002 del 29-05-2023, la Cassazione Civile stabilisce che nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 216/03, il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell’articolo 5 della legge 604/66, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all’avveramento dell’accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.
Con la sentenza n. 15548 del 01-06-2023, la Cassazione Civile stabilisce che deve ritenersi illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il nulla osta dell’organizzazione dei lavoratori di appartenenza oltre che della rappresentanza sindacale unitaria di cui l’interessato è componente, dovendosi ritenere che le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro puntualmente regolate nella legge 300/70, siano applicabili anche al pubblico impiego grazie al combinato disposto degli articoli 42 comma 6 e 51 comma 2 del decreto legislativo 165/01 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che in mancanza di detto nulla osta, non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe comunque inficiato da una presunzione di anti-sindacalità.
APPALTI E RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE PER VIZI DELL’OPERA
Con la sentenza n. 15661 del 05-06-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia di appalti, l’impresa è esente da colpa per i vizi dell’opera solo quando è ridotta a nudus minister. Il costruttore, quindi, deve dimostrare di aver manifestato il proprio dissenso sul progetto e di essere stato indotto a eseguire i lavori per l’insistenza del committente.
Con la sentenza n. 15676 del 05-06-2023, la Cassazione Civile stabilisce che costituisce inadempimento all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 Cc, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro, senza accordo del lavoratore e senza pattuizione in forma scritta.
Lo studio legale Verona dell’avvocato Tommasini, specializzato in diritto del lavoro e dei lavoratori a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito lavorativo, riguardo a licenziamenti dei lavoratori e modifiche del rapporto di lavoro.