Infortuni sul lavoro, trasferimento della sede di lavoro e versamenti volontari

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo a infortuni sul lavoro e danni futuri, diritti e obblighi del datore di lavoro in caso di trasferimento della sede di lavoro e ripresa del versamento dei contributi in caso di cessazione precedente.

INFORTUNI SUL LAVORO: DANNI MANIFESTATISI SUCCESSIVAMENTE E AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE

Con la sentenza n. 25603 del 01-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand’anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri: deve essere tuttavia respinta la domanda per il risarcimento dei danni dovuti all’infortunio sul lavoro oggetto di una transazione stragiudiziale, proposta in epoca successiva dal lavoratore laddove l’attore non fornisce la prova dell’imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute al momento della liquidazione.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI LAVORO

In data 29-06-2023, il Tribunale di Nola stabilisce che, ferma restando l’insindacabilità dell’opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento. Dal principio, poi, secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza di dette ragioni.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE IN TEMA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Con la sentenza n. 26043 del 07-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto.

RIPRESA DEI VERSAMENTI IN CASO DI CESSAZIONE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI

Con la sentenza n. 25810 del 05-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che le disposizioni di cui al dpr 1432/71, alla legge 47/1983 ed al decreto legislativo 184/97, prevedono che, in caso di cessazione dal versamento dei contributi volontari, l’eventuale ripresa dei versamenti possa essere posta in essere solamente ove ricorrano le condizioni che, ai sensi della disciplina applicabile al momento scelto dall’interessato per riprendere i versamenti, possano consentire il versamento stesso; fra tali condizioni vi sono, ovviamente, i requisiti di “effettiva contribuzione” previsti dalle disposizioni che, tempo per tempo, hanno disciplinato l’istituto della prosecuzione volontaria della contribuzione: ne consegue che, laddove un soggetto abbia deciso di sospendere autonomamente i versamenti volontari, egli, per poter legittimamente riprendere i versamenti contributivi, deve essere in possesso, nel quinquennio precedente la data di ripresa dei versamenti, dei requisiti di effettiva contribuzione previsti dalla disciplina applicabile in quel momento.

ASSISTENZA DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE DURANTE CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE: NECESSARIA?

Con la sentenza n. 25796 del 05-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo.

 

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