Aumenta l’assegno di mantenimento se il coniuge necessita di un appartamento più grande dove vivere con i figli

Per mantenere lo stile di vita goduto, i figli hanno bisogno di un appartamento più grande dove vivere con la madre. Il padre è condannato a pagare un mantenimento maggiore.

Dopo la separazione l’ex moglie era rimasta senza nessuna fonte di reddito. La donna, infatti, lavorava in nero nell’azienda del marito e per questo era dovuta ritornare ad abitare nella casa della madre assieme ai figli avuti con l’ex. La Corte di Cassazione ha però riscontrato l’aspirazione dei figli a conservare lo stile di vita goduto fino al momento della separazione.
Per questo l’uomo era già stato condannato dalla Corte d’Appello a pagare €2.500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, una somma molto maggiore dei €1.000,00 previsti in primo grado di giudizio.

L’ex marito ha posto all’attenzione della Corte la sua nuova situazione familiare e di essere padre di altri due figli avuti con l’attuale compagna, contestando le argomentazioni della Corte “sulla disponibilità di una florida situazione economica e patrimoniale”. Le richieste sono state, però, ritenute infondate e la Corte di Cassazione si è pronunciata respingendo il ricorso dell’uomo e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.

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Uno scorcio della sentenza della Corte di Cassazione 21272/18 del 28 agosto:
“Il tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione dei coniugi con addebito alla L. per abbandono, insieme ai due figli, della casa familiare e ha imposto, a carico del sig. NZ un assegno per il mantenimento dei figli pari a €1.000,00 mensili. La Corte di Appello, confermando nel resto la decisione di primo grado ha elevato la misura di tale assegno sino a €2.500,00 mensili.
[…]L. ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendola non conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli e sotto il profilo fattuale ha messo in rilievo che ella ha perso la unica fonte di reddito che derivava dall’attività svolta “in nero”, in favore del marito, che è attualmente costretta a vivere nell’angusta abitazione della madre insieme ai figli e che questi ultimi hanno la legittima aspirazione di conservare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto prima della separazione, quanto meno potendo disporre di una abitazione adeguata in cui risiedere insieme alla madre e per la quale si rende necessario il pagamento di un canone di locazione indicativamente quantificato in €1.500,00 mensili.”