Lavoro: demansionamento, domanda di congedo straordinario

La Corte di Cassazione e il Tribunale di Cremona si sono recentemente pronunciate riguardo al demansionamento del lavoratore, busta paga come prova del credito e domanda di congedo straordinario per l’assistenza di un famigliare invalido.

Per Cass. n. 811 del 19.01.2021 sussiste il demansionamento anche se il lavoratore non ha sperimentato le nuove funzioni in quanto il trasferimento è chiaramente dequalificante per il dipendente il cui bagaglio professionale viene nella sostanza svuotato. Devono quindi ritenersi giustificate le dimissioni del lavoratore fondate su giusta causa.

Con ordinanza n. 74 del 07.01.2021 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per il quale le buste paga costituiscono piena prova del credito ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo o per ottenere l’ammissione al passivo del fallimento ove esse siano, alternativamente, munite, di timbro, firma o della sigla del datore di lavoro.

Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 07.07.2020 n. 60 in materia di assistenza ad un famigliare invalido, ha affermato il principio secondo cui il requisito della convivenza del figlio prima della domanda di congedo straordinario non costituisce condizione per l’ottenimento del congedo, in quanto la ratio principale dei congedi straordinari retribuiti per assistere familiari affetti da handicap grave è quella di garantire al disabile un’assistenza continuativa all’interno del proprio nucleo familiare, scongiurando il più possibile l’ipotesi di ricovero presso una struttura ospedaliera.

Perciò, il requisito della convivenza del figlio, in assenza degli altri soggetti legittimati indicati nell’art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 a chiedere il congedo, contrasta con lo scopo di tutelare la persona disabile all’interno del proprio contesto familiare.

 

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