Revoca del mandato dell’amministratore e uso delle parti comuni condominiali

Le ultime sentenze della Cassazione si sono espresse sul tema della revoca del mandato all’amministratore prima della scadenza della nomina e sull’utilizzo da parte dei condomini delle parti comuni.

L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI REVOCA DEL MANDATO PRIMA DELLA SCADENZA

Interessante pronuncia di Cass. n. 7874 del 19.03.3021 la quale ha ribadito il principio per il quale in caso di revoca dell’amministratore di condominio prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, egli ha diritto sia al soddisfacimento dei propri eventuali crediti e del compenso previsto per l’intera annualità del mandato, sia al risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell’articolo 1725, primo comma, Cc, salvo che la revoca sia intervenuta per giusta causa ravvisabile in un grave inadempimento dell’amministratore agli obblighi che gli sono imposti dalla legge e dal mandato.

MODIFICHE DI DESTINAZIONE USO DI PARTI COMUNI CONDOMINIALE: CORTILE ADIBITO A PARCHEGGIO VEICOLI

Ha ritenuto il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 320 del 09.03.2021, che i condomini non possono decidere costituirsi e deliberare in assemblea “per teste” e così decidere di delibera applicando le norme della comunione ordinaria al fine di modificare la destinazione d’uso del cortile. In questo modo, infatti, si aggira il precetto dell’articolo 1117 ter Cc. che prevede determinate maggioranze calcolate sia sui partecipanti sia sul valore dell’edificio

LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A COPERTURA DI POSTI AUTO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA E’ LEGITTIMA FINTANTO CHE RISPETTA IL DECORO E LA STABILITÀ DELL’EDIFICIO

Cass. n. 7870 del 19.03.2021 ha considerato legittima la realizzazione ed installazione da parte di un condomino di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale ma a servizio e a copertura di alcuni posti auto posto all’interno della sua proprietà esclusiva unitamente ad una scala di accesso all’abitazione, purché tali manufatti non contrastino con la destinazione del muro, non impediscano agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione e non rechino danno alle parti comuni nonché alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

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