L’ex coniuge alcolizzato è condannato al pagamento delle spese di separazione

Il protrarsi dell’alcolismo del marito e il suo rifiuto di cure mediche avevano, secondo la Cassazione, causato la crisi coniugale e la conseguente richiesta di separazione

Già la Corte d’Appello di Firenze aveva addebitato all’ex marito alcolista le spese processuali. Il Tribunale di Pistoia, in sede di pronuncia di separazione, aveva giudicato l’alcolismo del coniuge come un presupposto non sufficiente per accogliere la domanda di addebito della moglie. L’inizio dell’abuso di bevande alcoliche infatti risaliva a molti anni prima rispetto alla richiesta di separazione: per questo motivo il giudice del tribunale ordinario aveva escluso che quella potesse essere la causa della crisi coniugale, e aveva quindi rigettato la domanda di addebito a carico del marito.

La Corte di Cassazione ha però confermato la sentenza d’appello, condannando il coniuge a versare le spese di separazione. L’alcolismo infatti, sebbene denunciato dalla moglie solo dopo molto tempo, ha innegabilmente concorso nel deterioramento dei rapporti coniugali. Il comportamento del marito, che abusava di sostanze alcoliche e rifiutava le cure mediche per guarire da questa patologia, è stato giudicato contrario ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale, tanto da portare alla crisi del matrimonio. La giurisprudenza si è così espressa condannando l’alcolismo dell’ex marito, i cui effetti sulla coppia sono stati effettivamente devastanti ed hanno reso intollerabile la convivenza, portando così alla separazione.

Qui uno stralcio della sentenza della Cassazione n. 26883 del 22/12/2016:

“[…] Va in primo luogo rilevato che la violazione dei doveri coniugali consiste proprio nell’aver privilegiato la propria dipendenza dall’alcolismo rispetto alla relazione coniugale e ciò, se pure può essere la consegueza di una sofferenza psichica importante, non può non essere valutata nello stesso tempo come la causa del logoramento e della rottura del rapporto coniugale cui la M. Ha tentato per lungo tempo di resistere e di opporsi. […]

è proprio il protrarsi nel tempo dell’alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire la causa dell’intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall’alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all’aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva. […]

la Corte di appello ha reso una ampia e coerente motivazione circa il comportamento del ricorrente contrario ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia nonchè circa l’impatto fortemente negativo di tale comportamento sull’affectio coniugalis, tale da condurre a una crisi irreversibile del matrimonio […]; pertanto il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; […]”