I condomini non possono decidere se adibire l’area antistante a giardino o parcheggio
Avviato il contenzioso con l’amministratore per decidere l’effettiva destinazione d’uso dell’area contigua al condominio
Il condominio di Roma, rappresentato dall’amministratore pro tempore e da alcuni dei condomini, è convenuto in giudizio per determinare la proprietà e la destinazione d’uso della porzione di terreno antistante l’edificio. Le parti attrici avevano impugnato la delibera dell’assemblea condominiale che destinava l’area in questione a parcheggio, richiedendo che fosse invece adibita a giardino. L’istruttoria, svolta da due consulenti tecnici d’ufficio, è stata quindi diretta a far luce su chi fosse l’effetivo proprietario della superficie in esame: se il condominio, il Comune di Roma oppure chi ha avviato il processo.
Entrambe le domande – sia quella di parte attrice per trasformare l’intera area in parcheggio che quella del condominio, che richiedeva che fosse adibita a giardino – sono state rigettate dal Tribunale di Roma. Nessuna delle due parti ha così potuto determinare la destinazione d’uso dello spazio, in quanto è risultato dalla perizia dei CTU che l’area oggetto di giudizio fosse in realtà proprietà di terzi. L’atto d’obbligo, sottoscritto da reale proprietario e Comune e regolarmente registrato, prevede infatti che tale area sia “destinata permanentemente sia a giardino che a parcheggi”. C’è quindi da sistemare solo parzialmente l’attuale impiego dell’area: parte dei parcheggi già edificati andranno convertiti in giardini, in modo da rispettare l’atto d’obbligo trascritto dalla società costruttrice, reale proprietaria dello spazio.
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Qui uno stralcio della sentenza n. 15042 del 25/07/2017:
“[…] L’istruttoria, essenzialmente documentale è stata completata da n. 2 CTU, l’ultima resa necessaria, dopo l’assegnazione del presentegiudizio all’attuale giudicante in sede di precisazione delle conclusioni, al fine di valutare esattamente lo stato dei luoghi, con particolar riguardo alla consistenza della proprietà degli attori, alla destinazione d’uso di detta proprietà, ed alla consistenza della loro proprietà con particolare riferimento al terreno censito […].
Ne consegue che le parti contrapposte nel presente giudizio non possono disporre di un’area di proprietà di terzi, vale a dire della costruttrice E. s.r.l., con il conseguene rigetto delle domande tutte[…].”