Licenziamenti collettivi, per assenza ingiustificata e contratti a tempo indeterminato

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai licenziamenti collettivi, ai licenziamenti per assenza ingiustificata e in merito alla trasformazione degli apprendistati in contratti a tempo indeterminato.

CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DI SERVIZI IN APPALTO: LICENZIAMENTO COLLETTIVO?

Con la sentenza n. 9650 del 11-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto, la società subentrante il contratto d’appalto deve assicurare l’impiego dei lavoratori «a parità» di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure una riassunzione a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Solo nella ricorrenza di tali presupposti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone l a posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall’articolo 24 della legge 223/91.

LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA: SU CHI GRAVA L’ONERE DELLA PROVA?

Con la sentenza n. 102 del 30-03-2023, il Tribunale di Rieti stabilisce che il datore di lavoro, su cui a norma dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l’onere della prova della condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l’addebito sia costituito dall’assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare elementi che possano giustificarlo” (Cass. sez. lav. 22 giugno 2018, n. 16597). Nella fattispecie, tre giorni di assenza ingiustificata non sono stati giudicati idonei ad integrare una giusta causa di recesso, non ricorrendo l’ipotesi prevista in tal caso dal c.c.n.l. applicato (cfr. art. 72, lett. b): “assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per tre volte nell’anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie”). Pertanto, il licenziamento deve essere riqualificato in un recesso per giustificato motivo soggettivo, con conseguente diritto della ricorrente a percepire l’indennità sostitutiva del mancato preavviso.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA APPRENDISTATO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Con la sentenza n. 36380 del 13-12-2022, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell’anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l’equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l’istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la declaratoria di nullità dell’art. 18 del c.c.n.l. Attività ferroviarie del 16.4.2003 e dell’art. 7 dell’Accordo sindacale dell’1.3.2006 nella parte in cui non computavano l’intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità).

RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO

Con la sentenza n. 36456 del 13-12-2022, la Cassazione Civile stabilisce che, nel pubblico impiego privatizzato, la riapertura del procedimento disciplinare disposta ai sensi dell’art. 55 ter, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, non comporta una violazione del principio del “ne bis in idem”, poiché, qualora non venga sospeso, il procedimento disciplinare resta comunque unitario sin dall’inizio, seppur articolato in due fasi, e termina solo all’esito di quello penale, di talché la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere della P.A. che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce retroattivamente.

 

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