Licenziamenti ritorsivi, impugnazione dei contratti e versamento dei contributi | Avvocato Verona
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in merito a licenziamenti ritrosivi, impugnazione del contratto in tema di successione di contratti a termine e di discipline applicabili alle collaborazioni coordinate e continuative senza previsione di un termine.
FRUIZIONE DELLE FERIE PER EVITARE IL SUPERAMENTO DEL COMPORTO: LEGITTIMO?
Con la sentenza n. 26997 del 21-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia di lavoro, l’impresa non può negare le ferie al dipendente malato che vuole fruirne prima dell’aspettativa per evitare la scadenza del comporto. È illegittimo pertanto il licenziamento intimato perché l’azienda deve esporre le ragioni organizzative o produttive che giustificano la scelta.
SUSSISTENZA DEL LICENZIAMENTO RITORSIVO
In data 13-09-2023, il Tribunale di Venezia stabilisce che, il licenziamento cd. ritorsivo, ricondotto dalla giurisprudenza al licenziamento affetto da nullità quale negozio giuridico fondato su di un motivo illecito unico e determinante è ravvisato nelle fattispecie in cui il provvedimento espulsivo costituisca una reazione ritorsiva o di “vendetta” rispetto a condotte legittime del dipendente, laddove costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, al quale spetta l’onere di prova circa la sussistenza, a fondamento del recesso datoriale, di un motivo illecito determinante, prova che può essere data anche attraverso presunzioni.
IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO IN OCCASIONE DI SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TERMINE
Con la sentenza n. 15226 del 30-05-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di successione di contratti a termine, l’impugnazione rivolta solo nei confronti dell’ultimo contratto di una serie, quando la parte sia decaduta dall’impugnativa dei contratti precedenti, non esclude che il giudice debba tener conto, nel valutare la legittimità del contratto tempestivamente impugnato, del dato fattuale dell’esistenza di pregressi rapporti a termine, per verificare se l’attività, complessivamente considerata, possa considerarsi effettivamente temporanea o se sussista un’ipotesi di abusiva reiterazione, da accertare secondo le statuizioni della sentenza della CGUE del 14 ottobre 2020, causa C-681/18 (alla luce della quale va interpretato l’art. 1 del d.lgs. 368 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 del d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla l. n. 78 del 2014, “ratione temporis” applicabile).
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SENZA PREVISIONE DI UN TERMINE: DISCIPLINA APPLICABILE
Con la sentenza n. 14744 del 26-05-2023, la Cassazione Civile stabilisce che la legittimità di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza previsione di un termine – nella specie di un rapporto iniziato sotto la vigenza della l. n. 196 del 1997 e proseguito sotto quella del d.lgs. n. 276 del 2003 – va verificata alla luce delle disposizioni in vigore al momento della stipula del contratto, poiché il suo regime si definisce alla genesi del rapporto.
Con la sentenza n. 14778 del 26-05-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro “ex tunc”, l’obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell’accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.
Lo studio legale Verona dell’avvocato Tommasini, specializzato in diritto del lavoro e dei lavoratori a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito lavorativo.