Licenziamento disciplinare e comportamento molesto
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di contratto collettivo, grande distribuzione commerciale, comparto degli enti di ricerca e tutela delle condizioni di lavoro.
ISTRUZIONE – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – COMPORTAMENTO MOLESTO A CARATTERE SESSUALE – ALLIEVA MINORENNE – ATTI IN GRAVE CONTRASTO CON I DOVERI INERENTI LA FUNZIONE» EDUCATIVA – SUSSISTE.
È legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti del docente per un comportamento molesto a carattere sessuale nei confronti dell’allieva minorenne rientrando detta condotta negli atti in grave contrasto con i doveri inerenti la funzione» educativa.
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – COPPIA FORMATA DA PERSONE DELLO STESSO SESSO – DECESSO IN EPOCA ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 76/2016 CHE HA INTRODOTTO LE UNIONI CIVILI – DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE – RICONOSCIMENTO A FAVORE DEL SUPERSTITE GIÀ LEGATO DA VINCOLO FORMALIZZATO ALL’ESTERO – DINIEGO – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ – RILEVANZA E MANIFESTA INFONDATEZZA – SUSSISTE
Deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13 del Rdl 636/1939, nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016, dell’altro componente della coppia omosessuale, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero.
LAVORATORI AUTONOMI – COMMERCIALISTI – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONALE – INCOMPATIBILITÀ – VERIFICA – POTERE AUTONOMO DELLA CASSA PREVIDENZIALE – SUSSISTE.
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni d’incompatibilità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 139/05, ancorché quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente; in particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell’iscrizione all’Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l’esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall’osservanza delle norme generali di cui alla legge 241/90.
MANCATO UTILIZZO DELLA DIVISA DURANTE L’ORARIO DI LAVORO – GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO – ESCLUSIONE – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO – SUSSISTE.
La contestazione di mancato utilizzo da parte del dipendente di abbigliamento conforme al regolamento aziendale è inidonea a fondare una giusta causa di risoluzione del rapporto, trattandosi di comportamento obiettivamente di scarsa gravità, anche alla luce della mancata fornitura da parte del datore di lavoro di una divisa né comunque di indumenti in conformità. Da ciò consegue il diritto della ricorrente al risarcimento del danno causato per l’illegittimo recesso del datore di lavoro, che nell’ambito dei contratti a tempo determinato presuppone la sussistenza di una giusta causa cioè di causa così grave da non consentire ulteriormente la prosecuzione del rapporto, danno che si presume in assenza di prova contraria – non fornita da parte resistente – pari alle retribuzioni perdute per effetto del licenziamento, fino alla scadenza pattuita.
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