Violazione degli obblighi di assistenza familiare e rapporti patrimoniali tra coniugi

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai danni per infedeltà reciproche nel caso di scioglimento di matrimonio di una coppia aperta, trasferimento dei figli minori con genitori separati e addebiti della separazione in caso di coniuge violento.

DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – OBBLIGO DI VERSARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO – DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DURANTE LA CAUSA DI SEPARAZIONE – INADEMPIMENTO – SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO – RILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REATO PER IL PERIODO PRECEDENTE LA SUA DELIBAZIONE – ESCLUSIONE – RAGIONI.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento disposto con provvedimento presidenziale durante il giudizio di separazione deve ritenersi che la dichiarazione di nullità del matrimonio delibata ritualmente e divenuta irrevocabile non rimuova la sussistenza del reato per il periodo antecedente la dichiarazione stessa e fino al momento in cui la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale diviene efficace per l’ordinamento italiano, dovendosi rilevare che fino a quando il matrimonio non venga dichiarato nullo o annullato i coniugi non perdono la loro qualità e continuano a essere vincolati agli obblighi che da esso discendono, compreso quello della reciproca assistenza, mentre l’efficacia retroattiva della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, peraltro, non si estende ai provvedimenti economici in ragione della operatività della disciplina del matrimonio putativo di cui all’articolo 128 Cc.

LEI CHE LAVORA PART-TIME PER DEDICARSI ALLA FAMIGLIA – ASSEGNO – DIRITTO – SUSSISTE.
La ex ha diritto all’assegno di divorzio se non ha fatto carriera e ha lavorato part-time per dedicarsi ai figli. È rilevante la disparità di redditi fra i due.
GENITORE – SOMME EROGATE IN FAVORE DEL FIGLIO MAGGIORENNE – SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELL’OBBLIGO – RIPETIZIONE – LIMITI.

Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.

MALVERSAZIONE DEL DENARO PERCEPITO A TITOLO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO – LIMITI.

Non risponde di malversazione la madre che spende in altro modo, in questo caso pagando le rate del mutuo, i soldi versati al figlio dall’ex a titolo di mantenimento. È sufficiente che la donna provveda a tutte le esigenze del bambino che non diviene proprietario del denaro.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI – MUTUO IPOTECARIO – RATE VERSATE DOPO LA SEPARAZIONE DAI UNO SOLO DEI CONIUGI – AZIONE DI REGRESSO – SUSSISTE

Con la separazione personale fra i coniugi sussiste il diritto di uno dei coniugi, in forza dell’azione di regresso, alla ripetizione la metà dell’intero esborso indebitamente sostenuto nell’interesse anche dell’altro e va condannata la controparte al pagamento della complessiva somma pari al 50% di quanto versato all’istituto di credito per le rate di mutuo dalla data della separazione giudiziale all’iscrizione della causa sul ruolo, il tutto oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo.

L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto famigliare a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito famigliare.