Licenziamento di natura ritorsiva, licenziamento di lavoratrici madri e licenziamento per giusta causa.

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di lavoratori-sindacalisti, limiti ed eccezioni per il licenziamento di lavoratrici madri e condizioni per l’annullabilità del licenziamento di natura ritorsiva.

 

LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA DEL LAVORATORE-SINDACALISTA

Con la sentenza n. 35922 del 22-12-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, con particolare riferimento alla posizione del lavoratore-sindacalista deve affermarsi che, sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 della Costituzione, il diritto di critica “incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch‘essa costituzionalmente garantita (articolo della 2 Costituzione) di tutela della persona umana, (con la conseguenza) che, ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o ai suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore possa essere legittimamente sanzionato in via disciplinare.

ECCEZIONI AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO DI LAVORATRICI MADRI: LICENZIAMENTO PER COLPA GRAVE

In data 20-12-2023, la Cassazione Civile stabilisce che la colpa grave da parte della lavoratrice madre, costituisce ai sensi dell’articolo 54 numero 3 lettera a) del decreto legislativo 151/01 un’eccezione al divieto di potere licenziare le lavoratrici madri dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno del bambino: affinché essa sia ritenuta sussistente non è sufficiente accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ma è invece necessario con il relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro – se sussista quella colpa specificatamente prevista dalla suddetta norma e diversa da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto; tale verifica deve essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni psicofisiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini dell’esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso.

CONDIZIONI PER LA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO DI NATURA RITORSIVA

Con la sentenza n. 35480 del 19-12-2023, la Cassazione Civile stabilisce che per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTA CAUSA: CONDIZIONI

Con la sentenza n. 35516 del 19-12-2023, la Cassazione Civile stabilisce che in sede di legittimità secondo cui la giusta causa di licenziamento, quale fatto «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto», è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette “clausole generali”, di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

CESSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA

Con la sentenza n. 27322 del 26-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in caso di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene ope legis ex art. 2112 c.c., sicché il licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione è totalmente privo di effetti e, conseguentemente, resta irrilevante il passaggio in giudicato della decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimità della procedura di licenziamento, trattandosi di recesso connesso con il trasferimento di azienda e non fondato su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente autonomamente considerata.

PRESUPPOSTI PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: COMMENTATORI

Con la sentenza n. 26256 del 11-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, il commentatore, nell’apportare il proprio bagaglio tecnico e la propria professionalità, assurge a compartecipe della conduzione dell’evento mediatico quando la sua presenza si caratterizzi come continuativa e quando il suo ruolo sia pregnante, travalicando quello di mero supporto tecnico e di autore di episodici commenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. – nel confermare la sentenza di merito nella quale era stato accertato che le prestazioni di due noti ex calciatori trascendevano il rango di occasionale e ininfluente affiancamento tecnico, per assumere in tutto e per tutto le sembianze di partecipazione alla conduzione e alla presentazione – ha precisato che in un ambito come quello sportivo è costante l’osmosi tra il dettaglio tecnico e lo spettacolo, essendo la dimensione spettacolare coessenziale allo sport).

 

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