Licenziamento per giustificato motivo e repechage

La Cassazione si è espressa riguardo a licenziamento individuale del dipendente per giustificato motivo e possibilità di repechage all’interno dell’azienda.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER CRISI ECONOMICA DELL’AZIENDA – REPECHAGE

Per Cass. n. 7360 del 16.03.2021 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per grave crisi economica ed organizzativa dell’impresa, nonostante non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del repêchage, nel caso tuttavia in cui il lavoratore indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di fondare il rigetto della domanda svolta dal lavoratore assumendo esclusa la possibilità del predetto repêchage.

IMPOSSIBILITÀ DI REPECHAGE E LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Chiarisce Cass. n. 7218 del 15.03.2021 che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha solamente l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per iniziativa datoriale, e di allegare l’illegittimo rifiuto del datore dì continuare a farlo lavorare in mancanza di validi motivi, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che comprende anche l’impossibilita del repechage, cioè l’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.

PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE – VALORE PROBATORIO DICHIARAZIONI RESE

Con riferimento al valore probatorio del verbale di accertamento di infrazione nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il Tribunale di Rovigo ribadisce nella recente sentenza n. 48 del 05.03.2021 che la verbalizzazione fa piena prova, fino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere direttamente, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; il verbale ha quindi una credibilità, quanto alle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, che può essere infirmata solo da prova contraria.

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