Obbligo al mantenimento ex-coniuge e figli, onere di prova per infedeltà coniugale

Ecco alcuni dei temi su cui si sono recentemente pronunciate vari tribunali e la Cassazione italiana : obblighi al mantenimento dei figli minori e dell’ex-coniuge e addebito di separazione di caso di infedeltà coniugale.

COMPETENZA TERRITORIALE TRA GIUDICE DI PACE E TRIBUNALE NEL CASO DI OBBLIGO AL MANTENIMENTO

La recente pronuncia di Cass n. 7594 del 18.03.2021 ha affermato che in caso di opposizione a precetto relativa al richiesto adempimento degli obblighi di mantenimento ,la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale. Pertanto qualora l’importo richiesto rientri nella competenza del Giudice di Pace, in quanto inerenti importi fino a ad euro 5.000, sarà per l’appunto questi e non il Tribunale competente a decidere sulla domanda.

CRISI ECONOMICA COVID-19 E OBBLIGO DI MANTENIMENTO DI FIGLI MINORI

Per la Corte di Appello di Torino, che si è espressa con sentenza n. 281 del 15.03.2021, in tema di separazione fra i coniugi deve essere accolta la domanda di riduzione del contributo imposto al padre per il mantenimento dei figli minori, dovendosi tenere in considerazione l’attuale situazione economica complessiva dovuta all’emergenza Covid 19, che notoriamente incide con particolari riflessi sul settore in cui l’onerato opera, mentre non risulta invece essersi modificata la situazione reddituale e abitativa dell’altro genitore.

PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE, VENGONO CONSIDERATI ANCHE I POTENZIALI REDDITI FUTURI

Recente pronuncia del Tribunale di Savona (n. 169 del 05.03.2021) ha affermato che nella determinazione del contributo al mantenimento del coniuge e/o dei figli si deve tener conto non solo delle attuali condizioni patrimoniali dei coniugi, ma anche dei redditi in futuro potenzialmente ricavabili dalle attività lavorative che essi potranno svolgere sulla base della professionalità maturata nel periodo in cui il coniuge richiedente ha prestato attività lavorativa che fa presumere un possibile reinserimento nel mondo del lavoro con analoghe professionalità (vedi sul punto anche Cass. n° 6197 del 2005).

L’ONERE DI PROVA DI INFEDELTÀ CONIUGALE RICADE NEL CONIUGE CHE RICHIEDE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 878 del 24.02.2021, ha affermato che grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi subisce la richiesta dimostrare l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

L’avvocato Tommasini si occupa di diritto di famiglia, offrendo assistenza in caso di divorzi, separazioni, adozioni e affidamento figli.