Rinviata causa per morosità dell’affittuario.

Il proprietario di un appartamento ad uso abitativo ha portato in tribunale l’inquilino in affitto, a causa del mancato pagamento di diversi canoni d’affitto. Infatti, il proprietario ha denunciato il credito di 350 euro per 6 mesi di affitto. L’inquilino si è difeso durante il giudizio, dimostrando di aver firmato un contratto di affitto di 180 euro mensili, salvo poi vedersi addebitare quasi il doppio della cifra. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale aveva condannato il proprietario al risarcimento nei confronti del conduttore; la Corte di Appello di Napoli, invece, risolse la controversia condannando l’affittuario al risarcimento nei confronti del proprietario, facendo fede al primo contratto di affitto stipulato. Il conduttore ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, con diverse motivazioni.

I legali dell’inquilino hanno lamentato la falsa applicazione di diversi articoli di legge, contestando in particolare la decisione del Tribunale di ritenere nullo il contratto di affitto facendo fede su una eventuale registrazione tardiva del contratto e una regolazione successiva con l’erario.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso presentato dai legali dell’inquilino, ritenendo non valida la registrazione tardiva della modifica apportata al contratto di affitto. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta inevitabilmente l’assorbimento delle altre motivazioni presentate dai legali dell’affittuario, nonché la cassazione della sentenza impugnata. Alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, è rimessa la decisione sulla controversia.

Lo Studio Legale Tommasini è esperto in Diritto della Locazione, a Verona e dintorni. Offre assistenza legale specializzata in merito a Diritto della Locazione e controversie legate al pagamento dei canoni d’affitto.

“[…] Risolvendo il contrasto che si era determinato nella stessa giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il principio secondo cui:”in tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dalla L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 1, sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica”. […]”

Sentenza 19 luglio 2016/14711