Mantenimento del figlio maggiorenne, incremento dell’assegno di mantenimento e addebito della separazione
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo agli assegni di mantenimento ai figli maggiorenni, all’incremento del mantenimento dei figli e in tema di addebito della separazione.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON INDIPENDENTE ECONOMICAMENTE
Con la sentenza n. 2912 del 08-08-2023, la Corte d’Appello di Palermo stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, mentre non è richiesto che questi debbano prestare necessariamente il loro assenso allo specifico percorso di studi intrapreso.
ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI FEDELTÀ: SU CHI GRAVA?
Con la sentenza n. 767 del 24-07-2023, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto stabilisce che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Con la sentenza n. 3012 del 19-07-2023, il Tribunale di Bari stabilisce che le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione: ne consegue che in sede di divorzio deve essere aumentato il contributo a carico del genitore collocatario rispetto all’importo fissato nove anni prima in sede di separazione consensuale.
L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto famigliare a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito famigliare.