Causa di sfratto per morosità, la richiesta di appello arriva in ritardo. La Cassazione: “Improcedibile”.

Una società privata ha proposto appello contro una sentenza emessa dal Tribunale di Perugia. con la quale, accertata l’avvenuta trasformazione della Nuova Rali s.a.s. in Nuova Rali S.r.l. e la tacita rinnovazione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, era stata rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla società nei confronti della Nuova Rali s.a.s. e della Nuova Rali S.r.l.. In questa sentenza, inoltre, era stata dichiarata l’efficacia del predetto contratto ed era stata revocata l’ordinanza di rilascio dell’immobile oggetto del contratto di locazione in questione. La società privata aveva anche intimato lo sfratto per morosità nei confronti della Nuova Rali s.a.s. quale conduttrice in virtù del già richiamato contratto, nonché nei confronti della Nuova Rali S.r.l., quale utilizzatrice del predetto immobile, a seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a maggio 2005. Le società appellate si sono costituite, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e proponendo, a loro volta, appello incidentale.

La Corte di appello di Perugia, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accertato accerta che il contratto di locazione in questione era cessato il 3 marzo 2009 e che la Nuova Rali S.r.l. era subentrata nel medesimo contratto per effetto di cessione da parte della Nuova Rali s.a.s., rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti, confermava per il resto la sentenza impugnata e ha ordinato la compensazione delle spese di quel grado.

La società privata ha presentato ricorso sulla sentenza presso la Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il ricorso, a causa del ritardo con il quale i legali della società hanno presentato ricorso sulla sentenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, e la Cassazione ha condannato il ricorrente al risarcimento delle spese processuali nei confronti delle società chiamate in causa.

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“[…] Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze del 16 aprile 2009, nn. 9005 e 9006, la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c, comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve. […]”

Sentenza 22 giugno 2016/12890