Negoziante deve pagare la ristrutturazione dell’ascensore anche se al piano terra

Il negozio si affaccia sulla via pubblica, ma la proprietaria deve partecipare ugualmente alle spese se il regolamento condominiale non deroga la legge

Roma, la proprietaria di un negozio situato al piano terra di un condominio è ricorsa in Cassazione per annullare la sentenza della Corte di Appello che la condannava a partecipare alle spese per il rinnovamento dell’ascensore. A sua difesa la donna ha sostenuto che il regolamento non contenesse alcuna norma sulla partecipazione delle spese dell’ascensore per chi possiede un locale con accesso sulla via pubblica.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sottolineando come la legge sul rinnovamento e la manutenzione delle scale e degli ascensori, Art. 1124, a differenza di quella sulla costruzione ex novo di un ascensore, Art. 1123, prevede che anche gli inquilini del piano terra concorrano alle spese di manutenzione straordinaria. Infatti, l’ascensore, permettendo l’accesso al tetto e al terrazzo di copertura, è da ritenersi a tutti gli effetti uno spazio comune.

Come tutte le leggi sulle spese condominiali, anche quella per il rifacimento dell’ascensore, Art. 1124, può essere derogata, ma la deroga deve essere presente all’interno del regolamento condominiale o essere approvata all’unanimità di tutti i condomini. In questo caso particolare non era presente.

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Sotto uno stralcio della sentenza 22157/18:
“[…] A differenza dell’installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l’art. 1123 del codice civile, ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla ricostruzione e alla manutenzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’art. 1124 c.c.
[…] al pari delle scale, l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada. Poiché pure tali condomini ne usufruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore in rapporto e in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne.
[…] Come tutti i criteri legali di ripartizioni delle spese condominiali, anche quello di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori può essere derogato, ma la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione deve essere contenuta o nel regolamento condominiale, o in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità, ovvero con il consenso di tutto i condomini.”