Niente assegno per l’ex se il matrimonio breve e senza figli non ha danneggiato le sue chance lavorative
In sede di divorzio è stata respinta la richiesta di assegno della donna che lamentava di aver perso occasioni di ingresso nel mondo del lavoro.
Il Tribunale di Genova ha sciolto gli effetti civili del matrimonio di una coppia ligure, rigettando però la richiesta della donna di ottenere un assegno divorzile più alto dell’assegno di mantenimento recepito nel periodo della separazione. La signora ha fatto appello alla sua mancanza di mezzi adeguati a conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, oltre a sostenere di essere incapace a provvedere a se stessa.
La donna ha cercato di addurre come prova dell’assenza di prospettive lavorative, e quindi di impossibilitità di acquisire un’indipendenza economica, la richiesta dell’ex marito di occuparsi solo della casa e della famiglia. Questo però non è bastato ad assicurarle la concessione dell’assegno di mantenimento: il matrimonio infatti era durato solo tre anni e non era stato concepito alcun figlio. Alla luce di queste circostanze, la sentenza del Tribunale si è limitata a pronunciare il divorzio dei coniugi, decretando illegittima la richiesta della moglie. Un matrimonio così breve infatti non ha sicuramente intaccato la sua capacità lavorativa e il suo ingresso nel mondo del lavoro, e le sue chance di mantenersi autonomamente sono rimaste le stesse prima e dopo il divorzio.
A Verona l’avvocato Tommasini, specializzato in diritto di famiglia, fornisce consulenze riguardo pratiche di divorzo, separazione, affidamento e richiesta di assegni di mantenimento.
Qui lo stralcio della sentenza n. 2300 del 04/09/2017
“[…] ai fini della decisione sulla richiesta di assegno divorzile, come già rilevato dal giudice istruttore, occorre valutare innanzitutto se, dal momento in cui si è sciolta la comunione spirituale e materiale propria della convivenza matrimoniale, ciascuna delle due parti ha comunque la possibilità di provvedere autonomamente a se stessa ovvero il proprio matrimonio ha determinato una modifica pressocchè irreversibile nelle chance di lavoro e di affermazione professionale di ciascuna parte, proprio in ragione del contributo prevalente o esclusivo fornito alla comunione matrimoniale, modifica che rende oggettiamente impossibile provvedere a se stessi in maniera adeguata e consona al tenore di vita goduto in corso di matrimonio. A tale propristo ritiene questo collegio che il matrimonio di cui oggi viene pronunciato il divorzio non ha sicuramente inciso sulle prospettive di vita e quindi anche lavorative dei coniugi. […]”