Nessuna condanna se il padre di famiglia indigente non paga la cauzione
La Corte Suprema di Cassazione si è espressa in merito alla condanna presso il Tribunale di Napoli di un uomo – sorvegliato speciale – accusato di non aver versato la cauzione di 2000 euro, imposta come misura di prevenzione. L’uomo, padre di due figli minori, versa in una condizione economica di indigenza, e, proprio alla luce di questo, la Corte ha stabilito di annullare le precedenti sentenze di condanna a suo carico. Davanti al reddito annuo documentato, la Corte ha stabilito che non è possibile condannare l’uomo che predilige il mantenimento della sua famiglia rispetto al versamento di una somma decisa per ufficio; l’imputato si era volutamente esposto al rischio di reato penale non versando quanto dovuto per cauzione, preferendo l’interesse dei suoi congiunti al proprio.
Dopo la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, i legali dell’uomo hanno presentato ricorso presso la Cassazione, chiedendo l’annullamento di tale sentenza. I legali hanno presentato diverse motivazioni per l’impugnazione: la decisione di addebitare la colpa all’uomo per il mancato versamento della somma stabilita pur in presenza di prove della sua indigenza; l’esclusione dello stato di necessità dell’imputato; infine, una evidente illogicità della decisione presa alla luce di tutte le prove presentate e accolte. Secondo i legali, da un lato la sentenza riconosceva lo stato di necessità dell’uomo, ma, dall’altra parte, lo ha riteneva colpevole di aver privilegiato le esigenze di mantenimento rispetto al versamento della cauzione.
La Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, giudicando l’operato della Corte di Appello contraddittorio e lacunoso; resta il reato commesso dall’uomo, ma, in questo caso, è evidente la mancanza di colpa e volontà di commettere un reato, data l’”impossidenza” dell’imputato. La sentenza è stata annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
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Sentenza 49578/22 novembre 2016