Patto di non concorrenza. licenziamenti collettivi e presunzione di collegamento tra matrimonio e licenziamento

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di prescrizione del patto di non concorrenza, licenziamenti collettivi per riduzione del personale e presunzione relativa di collegamento tra matrimonio e licenziamento

APPLICABILITÀ DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE AL PATTO DI NON CONCORRENZA

Con la sentenza n. 10680 del 19-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che al corrispettivo del patto di non concorrenza si applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5, c.c., trattandosi di convenzione che presuppone e trova causa nella cessazione del rapporto di lavoro, avendo la funzione di far permanere convenzionalmente a carico dell’ex dipendente l’obbligo di fedeltà previsto durante il rapporto di lavoro dall’art. 2105 c.c.

DANNO PATRIMONIALE DA DEMANSIONAMENTO E DANNO NON PATRIMONIALE PER AMBIENTE DI LAVORO STRESSOGENO

In data 19-04-2024, il Tribunale di Trani stabilisce che il datore deve essere condannato il danno patrimoniale da demansionamento e il danno non patrimoniale da straining dovendosi dichiarare l’illegittimità della condotta della parte datoriale, la quale ha consentito il mantenersi di un ambiente di lavoro “stressogeno”, da cui è scaturito anche un grave danno alla salute per il lavoratore.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE: CONDIZIONI PER LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Con la sentenza n. 10197 del 16-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991, deve specificare i “profili professionali del personale eccedente” e non può limitarsi all’indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale e a consentire il controllo tempestivo e in tutte le sue fasi sulla correttezza procedimentale dell’operazione posta in essere dal datore di lavoro, né la successiva conclusione di un accordo sindacale nell’ambito della procedura di consultazione sana il difetto della comunicazione iniziale, se anche l’accordo omette la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento.

PRESUNZIONE RELATIVA DI COLLEGAMENTO TRA LICENZIAMENTO E MATRIMONIO

Con la sentenza n. 10286 del 16-04-2024, la Cassazione Civile stabilisce che la presunzione relativa, ex art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006, di collegamento fra licenziamento e matrimonio opera anche in caso di licenziamento collettivo e le eccezioni al divieto di licenziamento a causa di matrimonio di cui al comma 5 della citata norma sono insuscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, sicché non può ricondursi alla nozione di cessazione dell’attività aziendale (derogatoria rispetto al menzionato divieto) la cessazione di un solo reparto, ancorché autonomo.

 

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