Rinnovo dell’incarico e domanda di revoca. Assemblea dei condomini e deliberazioni.
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai condomini di fatto, alla mediazione per una compravendita da parte dell’amministratore e in termini di elementi imprescindibili per l’assemblea condominiale.
AMMINISTRATORE – RINNOVO DELL’INCARICO – MAGGIORANZA PREVISTA PER LA NOMINA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE
Con la sentenza n. 4007 del 01-10-2025, il tribunale di Bari stabilisce che in materia condominiale è valido il rinnovo dell’incarico all’amministratore senza la maggioranza prevista per la nomina. Per ottenere la conferma tacita, infatti, è sufficiente l’assenso dell’assemblea
AMMINISTRATORE – DOMANDA DI REVOCA – DECRETO DI RIGETTO – CONDANNA ALLE SPESE – NECESSITÀ
Con la sentenza del 26-09-2024, il decreto del tribunale che decide sulla revoca dell’amministratore di condominio fa scattare in ogni caso la condanna alle spese. L’obbligo di provvedere alla liquidazione si applica, infatti anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa.
APERTURA DI UN NUOVO ACCESSO DAL TERRAZZO CONDOMINIALE – NON SUSSISTE.
Con la sentenza del 23-09-2024, il tribunale di Roma stabilisce che il condominio non può imporre l’apertura di un nuovo accesso al suo appartamento dal terrazzo condominiale: è infatti vietato imporre servitù di passaggio che, in qualunque modo, alterano l’uso della cosa comune.
Con la sentenza del 06-08-2024, il tribunale di Torre Annunziata stabilisce che nel caso in cui l’assemblea condominio abbia approvato un consuntivo che non sia improntato al solo criterio di cassa ma redatto tenendo conto anche di quello di competenza risulta inficiato il principio di chiarezza e dunque sono violati i diritti dei condomini: ne consegue che il bilancio ben potrà essere dichiarato illegittimo.
L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto condominiale a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende condominiali.