Pensione anticipata, licenziamento per giustificato motivo e obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro.
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di pensione anticipata, licenziamento per giustificato motivo e obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro.
Nel sistema di cui all’articolo 24, comma 10, della legge 214/2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisiti anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.
In tema di lavoro subordinato, ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento venga accertata l’effettiva esistenza delle ragioni produttive-organizzative e dei fatti addotti a loro giustificazione, poste alla base del provvedimento di recesso. Ricorre pertanto una legittima fattispecie di riassetto organizzativo, attuato per la più economica gestione dell’azienda, quando questo non sia pretestuoso o strumentale, ma sia funzionale a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscono in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed impongono un’effettiva necessità di riduzione dei costi.
In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione posti “ex lege” a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione di cooperative sociali, salvo che nel caso in cui la posizione di garanzia sia stata validamente delegata. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, anche per tali cooperative, caratterizzate dallo scopo di mutualità e dal fine sociale di agevolare eque e dignitose condizioni di lavoro, si impone l’equiparazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nell’adempimento dei compiti di tutela della sicurezza dei lavoratori, analogamente a quanto avviene per le società di capitali).
In tema di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, la previsione dell’art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962 va interpretata nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà dei documenti, la prova scritta dell’esistenza e durata del rapporto (presupposti per la costituzione della rendita) esime da ogni altra dimostrazione circa il concreto svolgimento dell’attività lavorativa, in quanto il prestatore è gravato da un’obbligazione di “facere”, i cui tempi e modalità sono decisi dal datore di lavoro, che, ex art. 12, l. n. 153 del 1969, resta obbligato a corrispondere la contribuzione dovuta perfino in assenza di una effettiva prestazione, purché il rapporto di lavoro sia giuridicamente esistente.
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