Percosse, violazione degli obblighi di assistenza familiare e rapporto fra il genitore divorziato e il figlio minore
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo al mancato versamento dell’assegno per crisi finanziaria, alla morte del coniuge come causa autonoma dello scioglimento del matrimonio e all’addebito della separazione in caso di relazione extraconiugale.
PERCOSSE – MORSO ALL’EX – PUNIBILITÀ – SUSSISTE.
Con la sentenza n. 36581 del 02-10-2024, la Cassazione Penale stabilisce che può essere condannata percosse chi morde l’ex marito nell’ambito di una discussione, un acceso «tafferuglio sui figli». La difesa della donna ha invocato invano la legittima difesa e il timore di una reazione violenta da parte di lui.
Con la sentenza n. 36567 del 01-10-2024, la Cassazione Penale stabilisce che la condotta dell’agente che ometta di versare in favore di figli minori l’assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, integra soltanto il delitto di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis, cit.), che rimane assorbito nel primo, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie — obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura — solo nel primo caso si aggiunge l’elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza.
Con la sentenza del 27-09-2024, la Corte d’Appello di Venezia stabilisce che deve disporsi che siano incaricati i servizi sociali territorialmente competenti di monitorare il rapporto del genitore divorziato con il figlio minore, eventualmente anche prevedendo l’attivazione e l’organizzazione di visite facilitanti la ripresa del rapporto, con obbligo di relazionare al giudice tutelare, dovendosi ritenere che sia nell’interesse preminente del minore porre in essere ogni intervento possibile per consentire di riprendere i contatti con il genitore attraverso il supporto di un educatore, perché tale rapporto è comunque necessario per la sua crescita equilibrata.
Con la sentenza n. 578 del 21-09-2024, il Tribunale di Imperia stabilisce che deve escludersi che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondono al “maggiore interesse” dei figli. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
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