Reintegrato il dipendente che aveva insultato il datore di lavoro in una chat privata su Facebook

Le discussioni in chat private sono da ritenersi corrispondenza privata e per questo protette dall’Articolo 15 della Costituzione

Una guardia giurata era stata licenziata per offese rivolte al direttore espresse in una chat su Facebook riservata agli appartenenti al sindacato di cui l’uomo faceva parte. Gli screenshot della chat erano stati fatti recapitare anonimamente all’azienda che aveva deciso di licenziare l’uomo con giusta causa a fronte di “ingiurie, minacce e denigrazione dell’azienda e dell’amministratore”. Contrario il parere della Corte di Appello, confermato in seguito dalla Cassazione, che ha ritenuto le espressioni usate nei confronti dell’amministratore, che lo stesso autore dei messaggi aveva censurato con dei puntini, come “coloriture, ormai entrate nel linguaggio comune tese a rafforzare il dissenso dei metodi del datore di lavoro” e quindi espressioni che rientrano nel diritto di critica e di opinione.

La Corte di Cassazione si sofferma poi, sull’importanza della riservatezza della corrispondenza, tutelata anche dalla Costituzione nell’art. 15 che recita: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”. Come già precisato da una sentenza della Cassazione del 2017, l’Art. 15 tutela la segretezza “tanto della corrispondenza quanto delle altre forme di comunicazione incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche ecc.”

La Corte fa riferimento anche al fatto che non c’è diffamazione se il messaggio viene inviato agli iscritti di un determinato gruppo, in quanto con diffamazione si presuppone che la destinazione delle comunicazioni sia l’ambiente sociale.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’azienda e ha sentenziato la reintegra del dipendente al suo posto di lavoro a cui spetta un risarcimento di dodici mensilità.

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Di seguito uno scorcio della sentenza 21965/18 della Corte di Cassazione:
“[…] Si trattava quindi di una chat chiusa o privata, come peraltro logicamente ricavabile dall’invio anonimo della stampa di conversazione, e desumibile dal contenuto stesso della conversazione […] ciò consente di ritenere accertata nella sentenza impugnata la volontà dei partecipanti alla chat di non diffusione all’esterno delle conversazioni ivi svolte.
[…] L’art. 15 della Cost. definisce inviolabili “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione” […] Il diritto tutelato dall’Art 15 della Cost. “comprende tanto la corrispondenza quanto le altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia”.
[…] I messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone, ma unicamente agli iscritti di un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile.”