Sicurezza sul lavoro: il committente non è necessariamente responsabile se presente sul cantiere.
Il committente dei lavori in un cantiere è responsabile della sicurezza sul lavoro? La Corte di Cassazione Penale si è pronunciata a questo proposito con una sentenza che esonera da questa responsabilità proprio il committente. La vicenda in questione inizia 5 anni fa; a seguito di una visita ispettiva sul cantiere in lavorazione, due persone erano state attenzionate dall’ispettorato del lavoro di Como, rispettivamente il coordinatore per la sicurezza dei lavori e l’amministratore unico dell’impresa committente. Ad entrambi i soggetti veniva intimato di risolvere la situazione colmando le lacune di sicurezza per i lavoratori e per i terzi riscontrate dagli ispettori sul cantiere. A seguito di un’altra visita programmata, il cui esito risulta negativo per la persistenza della citata mancanza di sicurezza, gli ispettori del lavoro avevano inviato informativa di reato a carico dei due soggetti. Nel processo presso il Tribunale di Como è arrivata la sentenza di condanna al risarcimento per entrambi i soggetti, nonostante l’amministratore abbia tentato di dimostrare la sua estraneità alla sezione di sicurezza e controllo. Tutte e due le parti hanno presentato quindi ricorso presso la Corte di Cassazione, la quale in effetti ha accolto l’appello. Infatti, durante il processo è emerso che il presunto datore di lavoro non fosse in realtà tale, in quanto, secondo la sua tesi, l’appalto in questione era stato affidato ad un’altra azienda di costruttori; secondo la Cassazione, la pecca del Tribunale consiste nella mancata verifica di questa affermazione. Anche per il responsabile della sicurezza sono emerse negligenze: la redazione del verbale dell’ispettore non sarebbe una prova certa, in quanto il documento presenta cancellature e contraddizioni evidenti. La Cassazione, dunque, ha annullato la sentenza e rinviato la causa al Tribunale di Como.
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“[…] Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema “In tema di prevenzione degli infortuni, l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori” (così Sez. 3A 24.10.2013 n. 50996, Gema, Rv. 258299): ne consegue che occorre sempre verificare se nell’ambito del contratto di appalto l’appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri. […]”.
Sentenza 37229/8 settembre 2016