Violenza domestica e affidamento dei figli minori con genitore all’estero | Avvocato Verona

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai bambini con due papà, violenza domestica e maltrattamenti in famiglia e in tema di affidamento di minori con genitore che vive all’estero.

BAMBINO CON DUE PAPÀ: LIMITI

Con la sentenza n. 26967 del 21-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che in Italia è ancora no al bambino con due papà, nato all’estero con procreazione assistita e gestazione per altri. L’atto di nascita non può essere trascritto dal Comune di appartenenza. La strada, per le coppie gay, resta sempre quella dell’adozione in casi particolari.

AFFIDO DEL FIGLIO MINORE CON GENITORE CHE VIVE ALL’ESTERO

Con la sentenza n. 26796 del 19-09-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia di famiglia, il giudice non può disporre l’affido esclusivo alla madre solo perché vive all’estero con il figlio. La valutazione del preminente interesse del bambino non deve avvenire in relazione alla posizione soggettiva dei genitori.

MOBBING VERTICALE E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: LICEITÀ LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA?

Con la sentenza n. 38306 del 19-09-2023, la Cassazione Penale stabilisce che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che assolve il titolare della bottega artigiana dall’imputazione di reato di maltrattamenti, sotto forma di mobbing verticale, sul rilievo che la denuncia del lavoratore sarebbe strumentale e tardiva in quanto avvenuta dopo il licenziamento per giusta causa ritenuto legittimo dal giudice del lavoro dovendosi ritenere che la condotta vessatoria integrante mobbing non è esclusa dalla formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati: il licenziamento per giusta causa presuppone condotte gravemente inadempienti del lavoratore che ledono irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e restano confinate nella relazione tra le parti private, mentre il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing verticale, è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d’ufficio, che si consuma con l’abituale prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi e tale da rendere i comportamenti o le reazioni della vittima irrilevanti ai fini dell’accertamento della consumazione del delitto.

VIOLENZA DOMESTICA FISICA E MORALE SULLA CONVIVENTE

Con la sentenza n. 37978 del 15-09-2023, la Cassazione Penale stabilisce che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che, in riforma della sentenza di primo grado, assolve il prevenuto dall’imputazione di maltrattamenti ai danni dell’ex compagna, laddove, pur riconosciuta l’esistenza «di alcuni singoli episodi aggressivi posti in essere dall’imputato», quindi unilaterali di un soggetto ai danni dell’altro, senza descriverli per quantità e qualità, li ha tuttavia trasformati in liti familiari («altalenante rapporto di coppia», «una relazione interpersonale molto turbata») così operando la normalizzazione di condotte anche illecite (minacce, violenze fisiche, danneggiamenti) e prospettando come accettabili, fino a renderli giuridicamente legittimi, gli atteggiamenti sopraffattori, umilianti e gravemente discriminatori che si consumano nella relazione, limitandosi a sostenere sinteticamente che per integrare il delitto ex articolo 572 Cp è richiesta la «sistematica sopraffazione», dovendosi invece ritenere che detto reato sia consumato allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto.

RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI PATERNITÀ

Con la sentenza n. 1541 del 01-09-2023, il Tribunale di Messina stabilisce che, in base all’art. 262 c.c., novellato dal D.lgs. n. 154/2013, il figlio, a seguito del riconoscimento successivo (nonché a seguito della sentenza dichiarativa dello status filiationis) può conservare il cognome materno oppure può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Nella fattispecie in esame, entrambi i genitori hanno chiesto che la minore assumesse il cognome paterno sostituendolo a quello materno ed anche in considerazione della tenera età della bambina, tale soluzione è apparsa al Tribunale quella maggiormente rispondente al suo interesse rispetto alle altre possibili soluzioni.

 

L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto famigliare a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito famigliare.