Assegnazione della casa familiare e casa familiare di proprietà di uno dei coniugi.

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai danni per infedeltà reciproche nel caso di scioglimento di matrimonio di una coppia aperta, trasferimento dei figli minori con genitori separati e addebiti della separazione in caso di coniuge violento.

 

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – CASA FAMILIARE DI PROPRIETÁ DI UNO DEI CONIUGI – ATTRIBUZIONE IN USO ALL’ALTRO CONIUGE

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, occorre distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l’immobile – per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento – e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell’immobile, ad esempio, spese di manutenzione straordinaria. L’essenziale gratuità dell’assegnazione della casa familiare esonera, invero, l’assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell’abitazione di proprietà dell’altro, ma non si estende alle spese correlate all’uso – tra cui i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’alloggio familiare – spese che vanno a carico del coniuge assegnatario in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l’onere al coniuge proprietario.

ACCORDO RAGGIUNTO IN SEDE DI SEPARAZIONE CHE PREVEDE IL TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE
In tema di separazione consensuale, l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell’art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all’interno dell’accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest’ultimo con ricorso a documenti esterni.
CASA FAMILIARE – RIGETTO DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE – PROPOSTA DAL CONIUGE CUI ERA STATA ASSEGNATA IN SEDE DI SEPARAZIONE 

Anche nel caso in cui la sentenza di divorzio contenga formalmente il solo rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare da parte di uno dei coniugi, assegnazione che a suo tempo detto coniuge in sede di separazione aveva ottenuta con immediata esecutorietà, tale rigetto equivale non solo a revoca dell’assegnazione, ma costituisce anche titolo esecutivo immediatamente azionabile: ne consegue che la citata sentenza è anche idonea a dar luogo alla cancellazione dell’iscrizione di assegnazione della casa familiare nei registri immobiliari.

DOVERI CONIUGALI – DOVERE DI FEDELTÀ – INOSSERVANZA – GRAVITÀ DELLA CONDOTTA – LESIONE DI UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE PROTETTO

Deve ritenersi definitivamente “slegato” il diritto al risarcimento del danno dalla pronuncia di addebito della separazione prevedendo la legittimità di un’azione risarcitoria autonoma indipendentemente dalla pronuncia dell’addebito nell’ambito del processo di separazione, pur risultando necessaria la gravità della condotta infedele che va andare oltre i limiti della normale tollerabilità richiesta a ciascun coniuge nell’ambito della vita matrimoniale, laddove, di fronte alla nozione di danno endofamiliare, si impone progressivamente il superamento della concezione tradizionale dei doveri coniugali e verso i figli, alla luce della rinnovata consapevolezza che i predetti doveri, previsti dall’articolo 143, Cc in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà, hanno natura giuridica vera e propria, e che la loro violazione non è sanzionabile solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia.

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