Affido condiviso, assegno di mantenimento ai figli e assegno di divorzio all’ex coniuge
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo agli assegni di mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni, assegni di divorzio all’ex coniuge e affido condiviso di figli minori.
Con la sentenza n. 5738 del 24-02-2023, la Cassazione Civile stabilisce che deve essere annullata con rinvio la sentenza d’appello laddove il giudice del merito ha ritenuto di poter limitare la propria statuizione alla revoca dell’assegnazione della casa familiare a uno dei genitori del minore senza provvedere nuovamente all’assegnazione in esclusiva funzione dell’interesse del figlio, la scelta di far conseguire all’affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica del minore con i genitori non esclude di conseguenza a quale dei genitori verrà assegnata la casa familiare e nell’ipotesi in cui s’intenda procedere ad una revoca e conseguente mutamento dell’assegnazione, è necessario indicarne le ragioni in funzione dell’esclusivo interesse del minore, laddove l’assegnazione s’impone ogni qual volta vi sia stato un radicamento del minore presso un habitat preciso all’interno del quale lo stesso è cresciuto, e, come nella specie, ha condotto i primi e decisivi anni della sua vita prima con entrambi i genitori e successivamente, a seconda delle determinazioni convenzionali o giudiziali, unitamente al genitore collocatario.
ASSEGNO AL CONIUGE. PERDITA DELL’ASSEGNO IN CASO DI MANCATA COABITAZIONE?
Con la sentenza n. 5393 del 21-02-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di divorzio, l’ex coniuge perde l’assegno anche se non convive con il nuovo compagno. La coabitazione, infatti, è solo uno degli indici potenziali di inferenza della stabilità della relazione di fatto tra due persone.
EX CONIUGE BENEFICIARIO DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO: REVOCA IN CASO DI STABILE CONVIVENZA?
Con la sentenza n. 5510 del 22-02-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di divorzio, l’ex coniuge che ha una stabile convivenza conserva l’assegno di divorzio per la componente compensativa. È esclusa pertanto una revoca automatica del beneficio, anche se spetta al richiedente fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare nel corso del matrimonio.
DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLIO MAGGIORENNE: QUANDO SCADE?
Con la sentenza n. 462 del 16-02-2023, il Tribunale di Foggia stabilisce che, in tema di assegno di mantenimento a carico del genitore, occorre presumere l’autosufficienza nel figlio maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero che dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo: ne consegue che la domanda di mantenimento deve essere rigettata se il figlio ha compiuto vent’anni e non risulta frequentare alcun istituto scolastico o essere impegnato in un percorso universitario, ma svolge solo lavori saltuari.
QUALI ELEMENTI INFLUISCONO SULLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A CARICO DEL GENITORE?
Con la sentenza n. 623 dell’11-02-2023, il Tribunale di Torino stabilisce che ai fini della determinazione della misura dell’assegno è necessario tener conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (Nella fattispecie, il Tribunale ha considerato oltre che i redditi da lavoro, i proventi dell’affitto di terreni agricoli e le somme di una certa consistenza depositate in conto corrente bancario del coniuge obbligato al versamento dell’assegno).
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