Ex moglie risarcita dei danni per il mancato versamento del mantenimento

A prescindere dalle somme percepite dalla pubblica assistenza in favore delle figlie minori, il genitore è obbligato a provvedere al loro mantenimento.

La Corte di Cassazione ha imposto all’ex marito di risarcire i danni per il mancato versamento del mantenimento in favore delle figlie. L’uomo aveva presentato il ricorso richiedendo l’annullamento della sentenza che lo costringeva a risarcire l’ex moglie di una somma pari a 4.022 euro. Somma che, a quanto pare, l’ex moglie aveva già percepito dalla Provincia autonoma di Trento. Per questo motivo la Corte di appello aveva assolto l’imputato, riparmiandogli il risarcimento del danno.

La Cassazione ha però decretato che le elargizioni ai minori a carico della pubblica assistenza sono irrilevanti in sede penale. In un caso come questo, in cui si è verificata una violazione degli obblighi di assistenza familiare, il giudice penale non può che dichiarare inammissibile il ricorso dell’ex marito. Questo infatti, non versando il mantenimento all’ex moglie, aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori. A prescindere da quanto percepito dalle istituzioni nell’ambito del programma di pubblica assistenza – che sarà valutato in sede civilistica -, l’uomo è stato quindi condannato al risarcimento dei danni per il mancato versamento del mantenimento.

Qui uno stralcio della sentenza n. 40541 del 06/09/2017

“[…] Lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno se gli aventi diritto sono assistiti economincamente da terzi, anche con eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza […].

Ne deriva che nella quantificazione del risarcimento del danno conseguente al reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen., il giudice penale deve limitarsi a quantificare la misura del danno, mentre la regolamentazione dei rapporti civilistici fra la parte civile, l’imputato e l’ente pubblico che ha elargito la pubblica assistenza (il quale, peraltro, non essendo parte nel processo non potrebbe interloquire sulla regolamentazione dei rapporti economici che lo interessano) dovrà avvenire in altra sede (extraprocesuale o, in mancanza di un accordo fra le parti, processuale civile), come indicato dalla Corte di appello […].”.